Welfare

Quali controlli sulla posta dei detenuti?

La nuova legge, numero 95/2004, é stata proposta dal ministro Roberto Castelli per rispondere ad esigenze di sicurezza.

di Antonietta Nembri

Avrei bisogno di conoscere meglio la nuova norma di legge n. 95 dell?8 aprile 2004 sulla posta dei detenuti che si può controllare. Io non avendo a disposizione la Gazzetta Ufficiale non sono al corrente di quanto viene previsto dalla nuova legge. Scrivo in quanto diretto interessato, poiché sono detenuto.

H.M. (Casa di reclusione – Padova)

Quella di cui parla il nostro lettore è proprio la nuova legge, la numero 95 del 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile scorso, e che è stata proposta dal guardasigilli Roberto Castelli per rispondere a esigenze di sicurezza. Una normativa che va a ridisegnare le regole che governano il controllo della corrispondenza dei detenuti, che prima venivano dettate dalla legge 354/75. In particolare, con l?articolo 18-ter viene introdotta la nuova disciplina che va a comprimere il diritto alla segretezza della corrispondenza, ridisegnandone finalità, limiti oggettivi e temporali oltre che di competenza e i mezzi di impugnazione.
In questo articolo si stabilisce che possono essere disposte nei confronti dei singoli detenuti o internati (sia in esecuzione di pena sia imputati), misure come: la limitazione nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima. Tutto questo per «esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell?istituto».
Dai controlli viene esclusa la corrispondenza indirizzata a soggetti particolari quali i difensori, l?autorità giudiziaria, il ministro della Giustizia, i parlamentari, le rappresentanze consolari o diplomatiche di cui i detenuti sono cittadini e gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti dell?uomo.
Va osservato che la nuova normativa ha suscitato più di una perplessità tra le associazioni che operano nel mondo carcerario, in particolare si è fatto osservare che prima della legge 95/04 (come ha anche scritto Benedetta Verrini Sotto controllo le lettere dei detenuti) a disporre il controllo della posta dei detenuti era l?autorità giudiziaria, ora invece anche il direttore dell?istituto di pena (cioè un?autorità di tipo amministrativo che non ha alcuna competenza investigativa) può richiedere i controlli che vengono ora adottati con un decreto motivato «su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell?istituto».
La corrispondenza può essere sottoposta a restrizioni per un massimo di sei mesi, prorogabili per non più di tre; ai controlli può essere delegato il direttore del carcere o anche un agente di polizia penitenziaria. I diretti interessati al provvedimento di restrizione nella corrispondenza possono proporre reclamo al magistrato.

Il punto
Le nuove norme sul controllo della posta dei detenuti tendono a comprimere il diritto alla segretezza.
I controlli vengono fatti su richiesta del Pm o su proposta del direttore dell?istituto, per un massimo di sei mesi (prorogabili per non più di altri tre). Gli interessati possono fare reclamo.

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