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Quali benefici se dono alla cultura?

E'l’ente non profit a dover chiedere alla Sovrintendenza l’autorizzazione a fare interventi culturali. Se l’ente è un’aps può usufruire anche della +Dai -Versi.

di Carlo Mazzini

Vorrei sapere se posso avere un beneficio fiscale da una erogazione in denaro che intenderei effettuare a favore di un soggetto ?culturale? che realizza delle mostre e che intende produrre anche una pubblicazione relativa a dei beni culturali. Questi soggetti sono enti non profit ma non onlus e io sono un privato cittadino. G.P. S. (email) Fino a pochi giorni fa mi sarei rabbuiato a leggere il suo quesito; e non per colpa sua, ma per mia idiosincrasia verso le cose non chiare. Di nuovo, il suo quesito è chiaro, il laocoontico groviglio di leggi lo è molto meno. L?articolo di legge applicabile (parliamo qui di detrazione) è l?articolo 15, lettera h) del dpr 917/86. Le variabili del problema sono: l?ente non profit beneficiario (che deve essere riconosciuto), l?attività promossa nello specifico (che, per fortuna, non deve essere esclusiva) e che coincide con quella esposta nel quesito, e un?autorizzazione del ministero per i Beni e le attività culturali. Come, si chiederà lei; all?alba del terzo millennio, dopo devolution e spinte destatalizzanti varie, in piena epoca di sussidiarietà (che non so se c?entra, ma fa tanto ?in?), ci troviamo nella condizione che per pagare meno tasse (così è la detrazione) su una erogazione, si debba passare ancora per un ministero? È così che si tutela chi vuol proteggere e favorire il più alto concentrato culturale del mondo (cioè l?Italia)? La prego, si fermi. Perché ha in gran parte ragione, ma le cose stanno forse per cambiare, almeno un pochino, e per il meglio. Mi spiego. Prima di tutto una recente risoluzione (n. 42 del 5 aprile scorso) dell?Agenzia delle Entrate ha chiarito (per un caso consimile) che l?autorizzazione a fare interventi culturali che possano ?beneficiare? della detraibilità delle erogazioni devono essere richiesti dall?ente non profit (nel suo caso) alla Soprintendenza di settore. Ignoro se stiamo parlando di Soprintendenze locali o di quella comunque locata presso il ministero. Inoltre, è all?esame del parlamento un disegno di legge governativo (il numero 5736, art. 16) che dovrebbe rendere deducibile e non detraibile l?erogazione, pur rimanendo facoltà del ministero l?elezione di enti particolarmente meritori in campo culturale. E questo – mi associo a lei – è usanza particolarmente odiosa, perché lo Stato si arroga il diritto di scegliere non l?oggetto culturale favorito (cosa che potrebbe essere accettabile e forse utile), ma il soggetto che lo promuove. Infine, le svelerò un arcano (poco arcano) o una alternativa. Ha sentito parlare della +Dai, -Versi (dl 35/05)? Bene, se essa (che si trova all?interno del decreto legge sulla competitività) viene convertita in legge (è in questi giorni in discussione alla commissione Bilancio del Senato) e se l?associazione che favorirebbe della sua erogazione fosse di promozione sociale iscritta al Registro nazionale omonimo (sempre restando fermo il suo riconoscimento giuridico!), detta sua erogazione sarebbe (anzi, a oggi è) deducibile fino al limite del 10% del suo reddito e comunque per un importo non superiore ai 70mila euro. Non è un escamotage; siamo contrari ai sotterfugi, agli inganni e via dicendo. Ma la +Dai, -Versi permette veramente quanto detto (alle condizioni che su questo settimanale abbiamo ampiamente esposto), sempre che nell?oggetto sociale di detta associazione (qualificata e registrata e iscritta come sopra) siano ricomprese le attività da lei descritte nello statuto. Invito lei e l?associazione del caso a informarvi nel modo più completo possibile in merito alle specifiche richieste dalla norma in vigore (dl 35/05), pena l?applicazione di sanzioni amministrative delle più terribili; altro che stridore di denti e fuoco della Geenna!


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