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Puglia LR 21/93Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.11.91, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”

di Redazione

L.R. 1 settembre 1993, n. 21. (*)
Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.11.91, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”.

Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione nonché dell’art. 17 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali e ne favorisce lo sviluppo.

Art. 2. (Cooperative sociali – Definizione).
1. Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 1° comma dell’art. 1 della legge 8.11.91, n. 381, gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.
2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del I comma dell’art. 1 della legge 8.11.91, n. 381.
3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:
A – agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare
B – industria
C – artigianato
D – ambiente e beni culturali
E – salvaguardia del territorio
F – commercio
G – attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati H – servizi.
4. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere una professionalità coerente con l’attività svolta, come indicato nello Statuto sociale, e con quanto previsto e regolamentato da apposite convenzioni-tipo.
5. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.
6. Si considerano persone svantaggiate:
– gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all’art. 3 della legge 5.2.92, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
– gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge 13.5.78, n. 180 e l.r. 20.6.1980, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni;
– i tossicodipendenti di cui alla legge 26.6.90, n. 162 e D.P.R. 9.10.90 n. 309 e successive modifiche ed integrazioni;
– tutti gli altri soggetti di cui al I comma dell’art. 4 della legge 8.11.91, n. 381.
7. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 3. (Soci volontari).
1. I soci volontari di cui all’art. 2 della Legge 8.11.91, n. 381 non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci.

Art. 4. (Albo regionale).
1. Regione istituisce presso l’Assessorato al lavoro e cooperazione l’Albo regionale delle cooperative sociali, che si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all’art. 8 della legge 8.11.91, n. 381.
2. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo regionale le cooperative ed i consorzi che risultano iscritti nell’apposita «Sezione Cooperazione Sociale» del Registro Prefettizio e che abbiano la sede sociale nel territorio regionale.
3. L’iscrizione al Registro Prefettizio non comporta l’automatica iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali.
4. La richiesta di iscrizione all’Albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa all’Assessorato regionale al lavoro e cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:
– atto costitutivo e statuto che specifichi l’oggetto dell’attività sociale rientrante o nell’una o nell’altra tipologia descritta al 1° e 2° comma dell’art. 2;
– libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci volontari;
– certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare e attuare l’attività;
– relazione sull’attività svolta ove si tratti di cooperative già operanti;
– certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;
– certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata di cui al precedente art. 2.
5. L’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative è disposta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P. (1).
6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.
7. Il rigetto della domanda di iscrizione all’Albo è disposto con provvedimento motivato dell’Assessore al lavoro e cooperazione. Il provvedimento e comunicato a mezzo lettera raccomandata all’ente cooperativo entro trenta giorni dalla data della sua adozione. L’ente cooperativo può presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. La Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
8. L’ Assessorato regionale al lavoro e cooperazione cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo regionale, nonché gli adempimenti previsti dall’art. 6 della legge 8.11.91, n. 381.
9. Le cooperative di cui al II comma del precedente art. 2 devono dimostrare annualmente il possesso del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art. 2 mediante invio di documentazione apposita.
10. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa a ripristinare lo stato preesistente entro centottanta giorni dalla data dell’invito ad adempiere. In caso di inottemperanza dispone la cancellazione dall’Albo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P. (1).
11. L’Albo regionale delle cooperative sociali è annualmente pubblicato sul B.U.R.P., che riporta le singole variazioni che intervengono nel corso dell’anno.
12. L’iscrizione all’Albo regionale costituisce la condizione per l’accesso agli interventi previsti dalla Regione Puglia, nonché per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 6.
13. L’iscrizione all’albo non esonera la cooperativa dall’obbligo di acquisire, prima dell’avvio dell’attività, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale (2).

Art. 5. (Raccordi).
1. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività socio-sanitarie ed educative, riconosce il ruolo specifico e prioritario della cooperazione sociale, in forza delle caratteristiche di finalizzazione all’interesse pubblico di imprenditorialità e di democraticità che le sono proprie.
2. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, favorisce:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base e all’aggiornamento degli operatori, anche attraverso l’individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell’ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati;
c) l’attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale e manageriale del proprio personale e degli amministratori.
3. La Regione riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione. In particolare possono essere previste forme di interventi volti a favorire l’affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere, nell’ambito della Regione, lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

Art. 6. (Convenzioni).
1. Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al II comma del precedente art. 2, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. Se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico più cooperative sociali iscritte all’Albo di cui al 1° comma dell’art. 4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l’individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla gara d’appalto.
3. L’Amministrazione regionale, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’Amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte all’Albo di cui al precedente art. 2 e ai consorzi di cui all’art. 8 della legge 8.11.1991, n. 381 la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui al 2° comma dell’art. 2 della presente legge.
4. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente, provvede, con apposita deliberazione, ad adottare, entro 60 giorni dall’approvazione della legge, schemi di convenzione – tipo per i rapporti fra le cooperative e le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, prevedendo in particolare i requisiti di professionalità degli operatori e l’applicazione delle norme contrattuali vigenti.
5. Il Settore lavoro e cooperazione dell’Assessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta regionale.

Art. 7. (Consulta regionale della cooperazione).
1. La Consulta regionale della cooperazione istituita dalla l.r. 12/8/1988, n. 23 è integrata con rappresentanti delle cooperative sociali.
2. Al comma II dell’art. 2 della l.r. 12.8.1988, n. 23 è aggiunta la seguente lettera:
(Omissis).
Il numero delle rappresentanze sarà assegnato alle Associazioni sulla base delle cooperative sociali iscritte a ciascuna associazione.

Art. 8. (Relazione annuale).
1. L’Assessorato al lavoro e cooperazione sociale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.
2. A tal fine:
– analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali;
– individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci;
– si avvale del contributo dell’agenzia regionale per l’impiego, d’intesa con la Commissione regionale per l’impiego.

Art. 9. (Relazione biennale).
1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutarne gli effetti ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.

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(*) BUR n. 127 suppl. del 24 settembre 1993.
(1) Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 19 aprile 1995, n. 20.
(2) Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 19 aprile 1995, n. 20.

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