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Pubblico impiego, trasferimento facilitato per chi ha figli piccoli
La Finanziaria 2004 ha modificato il Testo unico sulla maternità.
La Finanziaria 2004 (art. 3 comma 105) ha modificato il Testo unico sulla maternità (dlgs n. 151/01) aggiungendo un articolo, il 42 bis, che favorisce il ricongiungimento familiare dei pubblici dipendenti che hanno figli minori fino a tre anni. Gli interessati possono chiedere di essere assegnati, anche in maniera frazionata e per un periodo non superiore a tre anni, a una sede nella stessa provincia o regione in cui l?altro genitore svolge la propria attività lavorativa. Perché ciò possa verificarsi occorre che: ci sia un posto vacante e disponibile nella stessa posizione retributiva di chi chiede il trasferimento; ci sia il doppio assenso dell?amministrazione di provenienza e di quella dove il lavoratore chiede di essere trasferito. Nel caso in cui la richiesta non venga accettata, il diniego deve essere motivato. Sia la comunicazione di accettazione che quella di rifiuto devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della domanda di trasferimento. Il posto lasciato temporaneamente vacante non è disponibile ai fini di una nuova assunzione.
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Governo Italiano
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