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Pubblicazione dei contributi pubblici al non profit, il ministero apre ai Csv

In risposta a un quesito inviato da CSVnet, anche i siti web dei centri di servizio potranno accogliere i dati delle associazioni sui contributi ricevuti dalla Pubblica amministrazione. Rimangono dubbi sulla quantificazione dei vantaggi non monetari previsti dalla legge

di Lara Esposito

A pochi giorni dal 28 febbraio 2019 – termine ultimo per la pubblicazione – il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apre alla possibilità che siano anche i Csv ad accogliere nei propri siti web le comunicazioni delle associazioni relative ai contributi percepiti dalle pubbliche amministrazioni relativi al 2018. Il chiarimento arriva da una risposta ministeriale al quesito avanzato da CSVnet sul ruolo dei centri di servizio per il volontariato rispetto alla indicazioni previste dalla legge 124/2017.
CSVnet aveva chiesto delucidazioni sulla possibilità che le organizzazioni non profit interessate, prive sia di un sito internet che di un profilo facebook, e che non facciano parte di nessuna rete associativa, potessero adempiere all’obbligo di trasparenza e pubblicità attraverso una pagina online del Csv di riferimento. Il ministero risponde di sì e – in linea con le motivazioni che avevano già reso possibile la pubblicazione sulla pagina facebook (contenute in una circolare del ministero diffusa l’11 gennaio) – pone tre condizioni.

La prima è che la pubblicazione avvenga a seguito di una registrazione da parte dell’ente. La seconda che l’ente stesso sia chiaramente identificabile: la fornitura e la responsabilità dei dati, infatti, devono essere direttamente riconducibili a quest’ultimo, a seguito di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante. La terza è che la pagina deve essere agevolmente raggiungibile dalle pubbliche amministrazioni e da terzi.

La risposta positiva da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali apre a nuovi scenari. Non a caso, nella nota ministeriale si fa riferimento alle attività dei Csv indicate nell’articolo 63 del Codice del Terzo settore, citando in particolare i “servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente” (lettera d) e i servizi “di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature” (lettera f).

È alla luce di questi riferimenti che, nella comunicazione a firma del direttore generale Alessandro Lombardi, gli spazi online dedicati dai Csv si aggiungono a quelli già indicati nella circolare citata.
Nonostante i centri di servizio per il volontariato non siano reti associative, la normativa gli attribuisce funzioni analoghe, come già chiaro nel caso dell’autocontrollo: secondo l’art. 92 del codice, infatti, il ministero “promuove l’autocontrollo degli enti del terzo settore autorizzandone l’esercizio da parte delle reti associative nazionali iscritte nell’apposita sezione del registro unico nazionale e dei centri di servizio per il volontariato”.

Nonostante per gli enti di Terzo settore coinvolti dalla circolare, in virtù della loro attività non lucrativa, non sia prevista una sanzione in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di pubblicità (le eventuali sanzioni sono previste solo per le imprese), rimangono altri dubbi a causa delle “maglie troppo larghe” previste dalla legge, che include ogni tipo di vantaggio percepito dalla Pa. Tra le difficoltà, quella relativa alla quantificazione del vantaggio nei casi in cui si tratti di comodato di bene mobile o immobile, che dovrà essere dichiarato dalla pubblica amministrazione stessa. Ma se il valore deve essere definito da quest’ultima, come comportarsi nei casi in cui non si abbia una stima da parte del pubblica amministrazione conferente del valore del bene interessato?

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