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Pubblicata la circolare per i contributi alla promozione sociale

Richieste ricevibili entro il 31 marzo. Le istruzioni nella circolare del Ministero del Lavoro

di Benedetta Verrini

Le leggi n. 476 del 19 novembre 1987 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche) e n. 438 del 15 dicembre 1998 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale) prevedono la concessione di un contributo in favore delle associazioni “storiche” (U.I.C. – Unione Italiana Ciechi, U.N.M.S. – Unione Nazionale mutilati ed invalidi per servizio, A.N.M.I.L – Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, A.N.M.I.C – Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili,  E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti) ed alle associazioni cosiddette “non storiche” che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e  di opportunità e la lotta  contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche siano in condizione di marginalità sociale.

La concessione di tale contributo, per le associazioni cosiddette “non storiche” di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 476/87, è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, da parte delle predette associazioni che siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dall’art. 2 della medesima legge.  

Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del predetto contributo sono tenuti ad utilizzarlo per fini di promozione e integrazione sociale.

La legge n. 438/98, art. 1, comma 2, stabilisce che il contributo statale previsto dall’art. 1 della legge n. 476/87, debba essere ripartito nel modo seguente: 

  • 50% alle cosiddette “associazioni storiche” tra cui è ripartito in parti uguali; 
  • 50% alle  cosiddette “associazioni non storiche” tra cui è ripartito secondo i criteri stabiliti dall’art. 1, comma 3 della legge 438/98.  

Il predetto contributo statale viene stanziato annualmente ed è variabile secondo la  ripartizione effettata dal Fondo nazionale delle politiche sociali. 

Allo scopo di chiarire le modalità e i tempi di presentazione delle domande, vengono emanate annualmente apposite linee guida, corredate da fac simile di domanda.

Le domande di contributo, compilate utilizzando il fac-simile di domanda allegato alle suddette linee guida e corredate dalla documentazione necessaria, devono essere inviate entro il 31 marzo dell’annualità di riferimento, al seguente indirizzo:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali – Div. II
Pal.C – II piano
Via Fornovo 8 – 00192 Roma.  

Le Associazioni che hanno presentato la domanda sono tenute a comunicare tempestivamente all’Ufficio eventuali  variazioni riguardanti l’indirizzo, i recapiti telefonici, di fax, i dati bancari ecc..  

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