Legge 27 giugno 1961, n. 551 (in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 172). —
Provvedimenti a favore delle famiglie numerose.
TITOLO I
Art. 1.
Nell’avviamento degli allievi ai corsi di addestramento
professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto
per ogni dieci, o frazione di dieci.
Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le
famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e a carico,
o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale
quota di riserva, l’interessato deve documentare, nella domanda di
ammissione, il possesso di tale requisito specifico.
Art. 2.
Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli
apprendisti di cui all’art. 3 della legge 10 gennaio 1955, n. 25, la
qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i
requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda. Detti
requisiti debbono permanere alla data dell’accoglimento della
domanda.
Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono
comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci
assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini
dell’applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso
datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.
I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma
precedente ad assumere lavoratori facenti parte di famiglie numerose,
non vi provvedano, sono puniti con una ammenda fino a lire 3.000 per
ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge
riservato alle famiglie numerose e non coperto.
Art. 3.
Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è
innovato alle disposizioni in vigore in materia di cui alla legge n.
204 del 29 aprile 1949.
Art. 4.
Gli Enti aventi per fine l’edilizia popolare sono tenuti ad
includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro
camere, oltre i servizi, nella proporzione di uno a dieci, o frazione
di dieci. Tale percentuale opera in campo provinciale.
Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati, con diritto
di precedenza, alle famiglie numerose, che comprendono almeno tra
genitori e figli, sette componenti, il cui reddito globale non sia
sottoposto ad imposta complementare.
Nell’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, di
quattro o più camere, già costruiti, che si rendano disponibili, le
famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti indicati
nei commi precedenti.
Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è
riservato a quelle composte esclusivamente dai capi di famiglia
numerosa, purchè ne facciano domanda.
TITOLO II
Art. 5.
Dopo il primo comma dell’art. 16 della legge 9 agosto 1954,
numero 645, è aggiunto il seguente:
Art. 6.
Ferme rimanendo le disposizioni di cui alla legge 18
dicembre 1951, n. 1551, relativamente alla metà dell’esenzione o
all’esenzione totale dalle tasse universitarie, gli studenti
universitari appartenenti alle famiglie numerose, il cui reddito
globale non sia soggetto a tassazione per l’imposta complementare,
sono esenti dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 4
della succitata legge.
Art. 7.
All’art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
TITOLO III
Art. 8.
I numeri 1 e 2 dall’art. 85 del testo unico delle leggi sul
reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:
<2) figlio="" di="" genitori="" che="" abbiano="" avuto="" altri="" figli="" di="" nazionalità="" italiana,="" a="" condizione="" che="" almeno="" due="" di="" essi="" abbiano="" prestato="" o="" prestino="" il="" servizio="" militare="">>.
Art. 9.
All’art. 128 del testo unico predetto, sostituito dall’art.
3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro per la
difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la
seguente lettera:
TITOLO IV
Art. 10.
Gli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono modificati come segue:
Art. 11.
Le disposizioni contenute nell’articolo precedente si
applicano a decorrere dal 15° giorno immediatamente successivo a
quello della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Art. 12. Nelle successioni per causa di morte l’imposta sul valore
globale dell’asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore
complessivo dell’asse accertato dall’ufficio non superi i 20 milioni
di lire e la successione si apra fra genitori e figli e questi siano
almeno cinque.
Nel caso che uno o più figli godano di un patrimonio personale, la
quota a loro spettante del valore complessivo dell’asse viene esclusa
dalla riduzione sopra accordata.
Art. 13. Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa se di
tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati
rispettivamente al lavoro o all’abitazione della famiglia, sono
soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando
l’acquirente abbia sette o più figli a carico ed il suo reddito
globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La
tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà quando
l’acquirente abbia almeno cinque figli a carico.
Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del
terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della
famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e
quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall’acquisto ed
ultimata entro i due anni successivi.
Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della
famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato
al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei
precedenti commi, è accordata l’esenzione dalla imposta di consumo
sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali
costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa
proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia
con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.
I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati
quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni
dall’acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati
alla abitazione o al lavoro della famiglia acquirente o la casa perda
la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo
comma, il termine si computa dalla data dell’ultimazione della
costruzione.
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