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Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti dell’ infanzia, sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati

di Redazione

Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati -Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 maggio 2000- (Entrato in vigore il 12/02/2002) Incoraggiati dal forte sostegno alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia, che dimostra l’impegno diffuso per la promozione e la protezione dei diritti dei minori, Riaffermando che i diritti dei minori richiedono una speciale protezione, e invocando un continuo miglioramento della situazione dei bambini senza distinzioni, così come del loro sviluppo e della loro educazione in condizioni di pace e sicurezza, Preoccupati dal grande e diffuso impatto dei conflitti armati sui bambini e per le conseguenze a lungo termine che questi hanno su una pace duratura, sulla sicurezza e lo sviluppo, Condannando quei comportamenti che rendono bersagli i minori in situazioni di conflitto armato e gli attacchi diretti su oggetti protetti dal diritto internazionale, inclusi i luoghi che generalmente hanno una significativa presenza di minori, come scuole ed ospedali, Prendendo atto dell’adozione dello Statuto del Tribunale penale internazionale e, in particolare, dell’inclusione nei crimini di guerra della coscrizione e dell’arruolamento di minori di età inferiore a 15 anni o il loro uso nella partecipazione attiva alle ostilità sia nei conflitti armati nazionali che internazionali, Considerando, perciò, che è necessario affermare nuovamente l’implementazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, e che è necessario incrementare la protezione dei bambini dal loro coinvolgimento nei conflitti armati, Notando che l’articolo 1 della Convenzione sui diritti dell’infanzia specifica che, per i principi della stessa Convenzione, deve considerarsi un minore ogni essere umano al di sotto dei 18 anni, salvo i casi in cui, in base al diritto applicabile ai minori, la maggiore età venga raggiunta prima dei 18 anni, Convinti che un Protocollo opzionale alla Convenzione che innalzi l’età minima del possibile reclutamento di persone nelle forze armate e la loro partecipazione alle ostilità contribuirà effettivamente alla applicazione del principio che il maggiore interesse del minore deve essere tenuto in primaria considerazione in tutte le azioni riguardanti i minori, Notando che la ventiseiesima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa del dicembre del 1995, ha raccomandato, tra l’altro, che le parti del conflitto prendano tutte le misure necessarie per assicurare che i minori di 18 anni non partecipino alle ostilità, Accogliendo l’unanime adozione nel giugno 1999, della Convenzione 182 dell’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) sulla proibizione e l’immediata azione per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile, che proibisce, tra l’altro, il reclutamento forzato o obbligatorio dei minori per il loro uso nei conflitti armati, Condannando con grande preoccupazione il reclutamento, l’addestramento e l’uso dei minori nelle ostilità, all’interno e al di fuori dei confini nazionali, da parte di gruppi armati, diversi dagli eserciti degli stati, e riconoscendo la responsabilità di coloro che reclutano, addestrano e usano i minori a questo scopo, Ricordando gli obblighi di ciascuna parte coinvolta in un conflitto armato a conformarsi ai principi del diritto umanitario internazionale, Sottolineando che il presente Protocollo non pregiudica gli obiettivi e i principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, compreso l’articolo 51, e le norme relative al diritto umanitario, Tenendo presente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nella Carta e l’osservanza degli strumenti dei diritti umani applicabili sono indispensabili per la piena protezione dei minori, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere, Riconoscendo gli speciali bisogni di quei bambini che sono particolarmente vulnerabili al reclutamento e all’utilizzo nelle ostilità, contrariamente ai principi sanciti dal Protocollo, a causa del loro status economico, sociale o di genere, Consapevoli anche della necessità di prendere in considerazione le cause economiche, sociali e politiche del coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, Convinti della necessità di una forte cooperazione internazionale per l’applicazione di tale Protocollo, così come della necessità di una riabilitazione fisica e psicosociale e della reintegrazione sociale dei minori che sono vittime dei conflitti armati, Incoraggiando la partecipazione della società, in particolare dei minori e dei bambini vittime dei conflitti, nella diffusione delle informazioni e programmi educativi relativi all’applicazione del protocollo. Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Gli Stati firmatari prenderanno tutte le misure possibili per assicurare che i membri delle loro forze armate che non abbiano raggiunto i 18 anni di età non prendano parte direttamente alle ostilità. Articolo 2 Gli Stati firmatari assicureranno che le persone che non abbiano raggiunto 18 anni non siano reclutati con la forza tra le loro forze armate. Articolo 3 1. Gli Stati firmatari innalzeranno l’età minima per il reclutamento volontario nei loro eserciti nazionali a partire da quella proposta nell’articolo 38(paragrafo 3) della Convenzione sui diritti dell’infanzia, tenendo conto dei principi contenuti nell’articolo e riconoscendo che in base alla Convenzione le persone con meno di 18 anni hanno diritto a speciale protezione. 2. Ogni Stato parte depositerà una dichiarazione vincolante sulla ratifica o adesione a questo Protocollo che stabilisca chiaramente l’età minima per consentire il reclutamento volontario nel suo esercito nazionale e una descrizione delle misure di salvaguardia adottate per assicurare che questo reclutamento non sia condotto in maniera forzata o coatta. 3. Gli Stati firmatari che permettono il reclutamento volontario nei loro eserciti nazionali al di sotto dei 18 anni adotteranno misure di salvaguardia per assicurare, come minimo, che: (a) tale reclutamento sia realmente volontario; (b) tale reclutamento avvenga con il consenso informato dei genitori delle persone reclutate o dei loro responsabili legali; (c) tali persone siano pienamente informate sulle mansioni richieste in tale servizio militare; (d) tali persone forniscano una certificazione affidabile della loro età prima di essere accettati nel servizio militare nazionale. 4. Ogni Stato parte può rendere più stringente la propria dichiarazione in qualunque momento con una apposita notifica indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite che informerà tutti gli Stati firmatari. Tale notifica diverrà effettiva a partire dalla data in cui verrà ricevuta dal Segretario Generale. 5. Il requisito dell’innalzamento dell’età del paragrafo 1 del presente articolo non deve essere applicato alle scuole gestite o controllate dalle forze armate degli Stati firmatari, secondo gli articoli 28 e 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Articolo 4 1. I gruppi armati diversi dalle forze armate degli Stati firmatari non dovranno, in nessun caso, reclutare o utilizzare nelle ostilità persone di età inferiore a 18 anni. 2. Gli Stati firmatari prenderanno tutte le misure possibili per prevenire tale reclutamento ed uso, compresa l’adozione delle misure legali necessarie per proibire e criminalizzare tali pratiche. 3. L’applicazione del presente articolo di questo Protocollo non influenzerà lo status legale di nessuna delle parti in conflitto armato. Articolo 5 Niente nel presente Protocollo sarà interpretato in maniera tale da precludere principi nel diritto degli Stati firmatari o nell’ambito degli strumenti internazionali e del diritto umanitario internazionale che siano più favorevoli alla realizzazione dei diritti dei minori. Articolo 6 1. Ogni Stato firmatario prenderà tutte le misure necessarie legali, amministrative e di altro genere per assicurare l’effettiva applicazione e il rispetto degli articoli di questo protocollo all’interno della propria giurisdizione. 2. Gli Stati firmatari si impegnano a diffondere ampiamente i principi e le intenzioni di tale Protocollo e di diffonderlo e promuoverlo con mezzi appropriati tra adulti e minori. 3. Gli Stati firmatari si impegneranno ad assumere tutte le misure possibili per assicurare che, all’interno della loro giurisdizione, le persone reclutate ed utilizzate con modalità contrarie a questo Protocollo vengano smobilitate o altrimenti svincolati dal servizio. Gli Stati firmatari offriranno, quando necessario, adeguata assistenza a queste persone per la loro riabilitazione fisica e psicologica, e per la loro reintegrazione sociale. Articolo 7 1. Gli Stati firmatari coopereranno per l’applicazione del presente Protocollo, inclusa la prevenzione di ogni pratica contraria e la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone vittime di tali pratiche anche attraverso la cooperazione tecnica e l’assistenza finanziaria. Tale assistenza e cooperazione avverrà attraverso la consultazione tra gli Stati firmatari e le altre organizzazioni internazionali competenti. 2. Gli Stati firmatari in grado di farlo provvederanno a tale assistenza attraverso accordi multilaterali o bilaterali, con altri programmi o tramite un fondo volontario stabilito in accordo con le regole dell’Assemblea Generale. Articolo 8 1. Ogni Stato firmatario sottoporrà, entro i due anni successivi l’entrata in vigore del Protocollo, un rapporto al Comitato sui diritti dell’infanzia, fornendo chiare informazioni sulle misure adottate per l’applicazione degli articoli del Protocollo, comprese quelle per l’applicazione degli articoli concernenti la partecipazione e il reclutamento. 2. In seguito alla trasmissione del rapporto, ogni Stato firmatario includerà ai rapporti che invierà al Comitato sui diritti dell’infanzia, in accordo all’articolo 44 della Convenzione, tutte le ulteriori informazioni relative all’applicazione del Protocollo. Gli altri Stati firmatari del Protocollo invieranno un rapporto ogni cinque anni. 3. Il Comitato sui diritti dell’infanzia può richiedere agli Stati firmatari ulteriori informazioni relative all’implementazione di questo Protocollo. Articolo 9 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono membri della Convenzione o che la hanno firmata. 2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica ed è aperto all’adesione di tutti gli Stati. I documenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualità di depositario della Convenzione e del Protocollo, informerà gli Stati membri della Convenzione e tutti gli Stati che la hanno firmata, su ogni documento di dichiarazione, ratifica o adesione al Protocollo ai sensi dell’articolo 3. Articolo 10 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la deposizione del decimo documento di ratifica o adesione. 2. Per ogni Stato che abbia ratificato il presente Protocollo o che vi abbia aderito dopo la sua entrata in vigore, esso entrerà in vigore un mese dopo la data della deposizione del proprio documento di ratifica o di adesione. Articolo 11 1. Ogni Stato firmatario può denunciare in qualsiasi momento il presente Protocollo attraverso una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che in seguito informerà gli altri Stati membri della Convenzione e tutti gli Stati che la hanno firmata. La denuncia diverrà effettiva un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Se, allo scadere dell’anno, lo Stato parte denunciante entra in un conflitto armato, la denuncia non sarà effettiva prima della fine del conflitto. 2. Tale denuncia non avrà effetti di proscioglimento degli Stati firmatari dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo in relazione ad atti avvenuti prima della data in cui la denuncia sia divenuta effettiva. Né tale denuncia pregiudicherà in alcun modo lo svolgimento dell’analisi di questioni già prese in esame dal Comitato prima della data in cui la denuncia sia divenuta effettiva. Articolo 12 1. Ogni Stato firmatario può proporre un emendamento e depositarlo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale quindi comunicherà l’emendamento proposto agli Stati firmatari, chiedendogli se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati firmatari per esaminare e votare le proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati firmatari dichiarino di essere favorevoli alla convocazione della riunione, il Segretario Generale convocherà la riunione sotto l’egida delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati firmatari presenti e votato alla riunione sarà sottomesso per l’approvazione all’Assemblea Generale. 2. Un emendamento adottato in accordo con il paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato dalla maggioranza di due terzi degli Stati firmatari. 3. Quando un emendamento entra in vigore, diverrà vincolante per gli Stati firmatari che lo hanno accettato, mentre gli altri Stati rimarranno vincolati agli articoli del presente Protocollo e ai precedenti emendamenti che hanno accettato. Articolo 13 1. Il presente Protocollo, di cui è ugualmente autentico il testo arabo, cinese, inglese, francese e russo, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie certificate del presente Protocollo agli Stati membri della Convenzione e agli Stati che la hanno firmata.

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