Politica
Protezione umanitaria, la cessazione dell’accoglienza è illegittima
Asgi chiede con forza al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili, di rivedere quanto impropriamente diffuso e diramare nuove indicazioni operative conformi alla normativa vigente in materia di accoglienza e raccomanda agli enti locali e agli enti attuatori di attenersi strettamente alle disposizioni di legge senza assumere decisioni avventate e illegittime
di Redazione
In relazione alle misure assunte dal Ministero dell’Interno e diramate dal Servizio centrale SPRAR/Siproimi relativamente alla ipotizzata cessazione delle misure di accoglienza per i titolari di protezione umanitaria accolti in larga parte dei progetti Siproimi a partire dal 1.1.2020 nonché all’avvio a partire da detta data di un piano di trasferimenti collettivi dei richiedenti asilo dal Siproimi verso strutture di prima accoglienza, ASGI pubblica la presente nota nella quale esprime la propria profonda preoccupazione sui possibili seri profili di illegittimità delle misure annunciate e richiama tutti i soggetti coinvolti al rispetto della normativa vigente.
“Del tutto incomprensibile e irrazionale risulta dunque la decisione assunta dal Ministero e comunicata dal Servizio centrale relativamente alla cessazione delle misure di integrazione sociale rivolte ai richiedenti asilo a partire dal 1.01.2020″ afferma l’ASGI nella nota” Si tratta di una decisione non sorretta da qualsivoglia motivazione e neppure da un riferimento normativo e che, nella misura in cui determina un danno derivante dalla interruzione di percorsi di inclusione sociale già avviati, può altresì fare emergere possibili profili di danno erariale”.
ASGI ricorda che l’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.L. 113/2018 convertito con modificazioni in L. 132/2018 non è retroattiva: il richiedente asilo che aveva avuto accesso all’accoglienza prima del 5 ottobre 2018 nell’allora sistema SPRAR, ora parzialmente trasfuso in Siproimi, ha diritto alla prosecuzione delle stesse misure di accoglienza ordinarie previste al momento dell’accesso.
In conclusione ASGI:
- ritiene che quanto diffuso agli enti locali e agli enti attuatori del Siproimi sia da considerarsi privo di qualunque valore ed efficacia per le ragioni di diritto sopra esposte;
- raccomanda agli enti locali e agli enti attuatori di attenersi strettamente alle disposizioni di legge senza assumere decisioni avventate e illegittime;
- chiede con forza al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili, di rivedere quanto impropriamente diffuso e diramare nuove indicazioni operative conformi alla normativa vigente in materia di accoglienza
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