Non profit

Promuovere la cultura e l’arte può essere definito solidarismo immanente

Siamo un’associazione culturale e vorremmo assumere la qualifica di onlus...( di S. Pettinato e A. Cuonzo)

di Redazione

Siamo un?associazione culturale e vorremmo assumere la qualifica di onlus. Sentiamo dire che tante associazioni come la nostra sono onlus. Ma per questa qualifica non serve avere soggetti svantaggiati come beneficiari? La risposta alla sua domanda è positiva con una necessaria precisazione. È vero che i beneficiari dell?attività istituzionale di una onlus devono essere soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ma è anche vero che per determinate attività, previste nel c. 4 dell?art.10 del dlgs 460/97, il perseguimento di finalità di solidarietà sociali può anche solo presumersi. Tali attività, cosiddette a ?solidarismo immanente?, si presume in sostanza che possano essere svolte unicamente con fini di solidarietà sociale. Nel caso specifico delle attività di promozione della cultura e dell?arte, il ?solidarismo immanente? si verifica nel caso in cui alla suddetta attività siano riconosciuti apporti economici da parte dell?amministrazione centrale dello Stato. Un ente che si occupa di promozione della cultura e dell?arte potrebbe realizzare i presupposti di applicazione della specifica normativa sulle onlus sia nel caso in cui svolge la propria attività istituzionale nei confronti di soggetti svantaggiati sia nel caso in cui riceve apporti economici da parte dell?amministrazione centrale dello Stato.

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