Non profit
Promozione e sviluppo dell’associazionismo (GU n. 015 serie speciale n. 3 del 16/04/1994 – BU Liguria n. 001 del 05/01/1994) .
di Redazione
Art. 1. (Principi generali).
1. La Regione riconosce il pluralismo associativo quale fondamentale espressione di libertà, solidarietà e progresso civile.
2. La Regione favorisce l’attività delle associazioni senza scopo di lucro che perseguono statutariamente, in via esclusiva, finalità culturali, di solidarietà e di promozione morale e civile, attraverso l’attuazione di iniziative rivolte al settore scientifico, educativo-ricreativo, turistico- naturale, della comunicazione sociale, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.
3. La Regione, inoltre, promuove, secondo le modalità previste dalla norme sulle procedure della programmazione di cui al comma 2 alla programmazione regionale nei settori di attività delle associazioni stesse.
Art. 2. (Registro delle associazioni).
1. E’ istituito presso la Regione il registro delle associazioni senza scopo di lucro aventi le finalità di cui all’articolo 1 comma 2.
2. Sono iscritte al registro le associazioni a carattere nazionale che svolgono attività nell’ambito della Regione da almeno un biennio. Possono essere iscritte anche le associazioni che perseguono le finalità suddette da almeno due anni e che abbiano la sede legale nel territorio regionale.
3. Il presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, provvede all’iscrizione nel registro di cui al comma 1, su richiesta della stessa, corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo o accordo degli aderenti;
b) statuto;
c) elenco dei soggetti che ricoprono cariche associative;
d) elenco delle eventuali strutture in cui l’associazione si articola nell’ambito del territorio regionale;
e) bilancio, o in mancanza, rendiconto;
f) relazione sull’attività svolte nell’ultimo biennio;
g) dichiarazione di eventuali contributi ricevuti.
4. Le associazioni iscritte nel registro trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno al Presidente della Giunta regionale copia del bilancio, o, in mancanza, del rendiconto, nonché una relazione sull’attività svolta e le eventuali variazioni intervenute in merito agli atti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d).
5. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, aggiorna il registro e dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione delle associazioni che non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 o che abbiano perduto uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 3. (Convenzioni).
1. Per il perseguimento dei compiti istituzionali, relativi anche ad iniziative dirette ad integrare servizi e finalità socio-culturali nelle materie delegate, gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con una o più associazioni iscritte da almeno un anno nel registro di cui all’articolo 2.
2. Gli enti locali evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attività da realizzarsi tramite convenzione con le associazioni, pubblicizzandoli almeno nei termini di esecutività del bilancio e comunicandoli all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 5.
3. Sono requisiti per la stipulazione di dette convenzioni:
a) la presentazione di un progetto all’ente locale da parte dell’associazione;
b) attività svolta in forma continuativa e regolare nello specifico settore sul quale è previsto l’intervento;
c) autonomia funzionale ed organizzativa;
d) idoneità dei livelli di prestazione e della qualificazione del personale rispetto al tipo di intervento da realizzare.
4. Le convenzione devono comunque prevedere:
a) la durata del rapporto;
b) la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione;
c) la determinazione delle modalità per l’eventuale utilizzazione di strutture pubbliche;
d) la previsione di forme di verifica sull’esecuzione degli interventi e sui risultati finali;
e) il personale, le strutture, le attrezzature ed i mezzi impiegati per lo svolgimento delle attività, con l’indicazione del personale retribuito;
f) le modalità di coordinamento tra l’associazione e l’ente;
g) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati a terzi nello svolgimento all’attività stessa.
Art. 4. (Progetti di rilievo regionale).
1. Per i progetti di rilevante interesse regionale nei settori di attività delle associazioni di cui all’articolo l, comma 2, la Regione promuove la realizzazione di apposite convenzioni con le associazioni stesse, con l’eventuale concorso degli enti locali.
2. Le convenzioni sono stipulate secondo le modalità e con l’osservanza delle condizioni previste dall’articolo 3, commi 2, 3, e 4.
Art. 5. (Osservatorio regionale).
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale sull’associazionismo. Esso si avvale delle strutture individuate dalla Giunta nell’ambito dei provvedimenti di ristrutturazione dei servizi.
2. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta il regolamento per la disciplina della composizione e del funzionamento dell’Osservatorio.
Art. 6. (Compiti dell’Osservatorio).
1. L’Osservatorio regionale sull’associazionismo:
a) provvede alla tenuta del registro di cui all’articolo 2;
b) formula proposte operative agli organi regionali in materia di associazionismo;
c) cura i rapporti con i servizi interessati ai settori di attività delle associazioni di cui all’articolo 1 comma 2;
d) promuove ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali, iniziative di studio e di ricerca, ai fini dello sviluppo e della promozione delle associazioni che operano nei campi specificati dalla presente legge;
e) tiene copia delle convenzioni stipulate, ai sensi degli articoli 3 e 4 ;
f) raccoglie e aggiorna dati e documenti sull’associazionismo.
Art. 7. (Commissione consultiva).
1. E’ istituita nell’ambito dell’Osservatorio regionale sull’associazionismo, una commissione consultiva, avente il compito di esprimere pareri sui disegni di legge, sulle proposte di programma e sugli altri atti regionali che interessano i campi d’intervento delle associazioni individuate dalla presente legge.
2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 5, comma 2, disciplinerà la composizione ed il funzionamento della commissione consultiva, garantendo la rappresentanza delle associazioni suddette.
Art. 8. (Formazione e aggiornamento professionale).
1. La Regione e gli enti da essa delegati assumono tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni ai sensi dei precedenti articoli.
Art. 9.
(Omissis)
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