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Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato per l’anno 2004 (G.U. 16/11/2004 n. 269)

di Redazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Stati membri dell’Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 3, comma 4; Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria; Considerato altresi’ che, secondo le previsioni del Trattato, inderoga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro puo’ continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell’accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione appena indicati; Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi; Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro piu’ restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione; Tenuto conto che, in attuazione dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, in data 19 dicembre 2003 sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sede di programmazione transitoria, sono state determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l’anno 2004; Tenuto conto, in particolare, che i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 50.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004, con il quale e’ stato disposto, secondo le previsioni del «Trattato di adesione», di non applicare, per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004, gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria; Considerato che, in applicazione del principio di «preferenza comunitaria» sancito dal predetto «Trattato di adesione», le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi; Rilevato che per far fronte alle esigenze del proprio mercato del lavoro subordinato, e’ necessario ed urgente consentire l’ingresso in Italia, per il corrente anno 2004, di una quota di lavoratori subordinati a carattere stagionale, in particolare per il settoredell’agricoltura; Decreta: Art. 1. Per l’anno 2004 e’ ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato, in particolare per il lavoro a carattere stagionale per il settore dell’agricoltura, una quota di 16.000 unita’ di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea di seguitoindicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica diLettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, RepubblicaSlovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria. Art. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all’art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinche’ per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro piu’ restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione. Roma, 8 ottobre 2004 p. Il Presidente: Letta

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