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Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lottacontro l’AIDS

di Redazione

Legge 5 giugno 1990, n. 135 (in Gazz. Uff., 8 giugno 1990, n. 132).
— Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta
contro l’AIDS .

Art. 1.

Piano di interventi contro l’AIDS.

1. Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV
mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza
alle persone affette da tali patologie, in particolare quando
necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l’attuazione dei
seguenti interventi, nell’ambito dell’apposito piano ministeriale
predisposto dalla Commissione nazionale per la lotta contro l’AIDS:
a) interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione,
l’informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il
sostegno dell’attività del volontariato, attuati con le modalità
previste dall’azione programmata del Piano sanitario nazionale
riguardante la lotta all’AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi
previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità;
b) costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per
malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la
realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e
l’istituzione o il potenziamento dei laboratori di virologia,
microbiologia e immunologia negli ospedali, nonché nelle cliniche ed
istituti previsti dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100, miliardi con
priorità per le opere di ristrutturazione e con graduale
realizzazione delle nuove costruzioni, secondo le indicazioni che
periodicamente verranno date dalla Commissione nazionale per la lotta
contro l’AIDS sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome e il Consiglio sanitario
nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle
conseguenti esigenze assistenziali;
c) assunzione di personale medico e infermieristico a
completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie
infettive e dei laboratori di cui alla lettera b), e del personale
laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori
negli ospedali, nonché nelle cliniche ed istituti di cui all’articolo
39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a graduale attuazione degli
standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988,
fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e
di lire 80 miliardi per l’anno 1990;
d) svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento
professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie
infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS da
tenersi fuori dall’orario di servizio, con obbligo di frequenza e con
corresponsione di un assegno di studio dell’importo di lire 4 milioni
lordi annui, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi;
e) potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti
mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e
tecnico, da ripartire tra le regioni e le province autonome in
proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa complessiva
annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l’anno
1990;
f) potenziamento dei servizi multizonali per le malattie a
trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità di
personale sanitario e tecnico, da ripartire tra le regioni e province
autonome in proporzione alle rispettive esigenze, fino ad una spesa
complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime;
g) potenziamento dei ruoli del personale dell’Istituto superiore
di sanità. Per far fronte alle esigenze di cui al presente articolo,
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente
legge, le dotazioni organiche dei ruoli dell’Istituto superiore di
sanità previste dalla tabella B, quadro I lettere a) e b), quadro II
lettere a) e b), quadro III lettera a) e quadro IV, annessa alla
legge 7 agosto 1973, n. 519, e successive modificazioni, sono
incrementate, a partire dal 1° gennaio 1991, rispettivamente, di 4,
20, 5, 5, 5 e 20 unità. Al relativo onere, valutato in lire 2.018,5
milioni in ragione d’anno, si provvede mediante quota parte delle
maggiori entrate di cui al successivo periodo. Le tariffe dei servizi
a pagamento resi a terzi dall’Istituto superiore di sanità sono
adeguate entro il 31 dicembre 1990, con la procedura di cui al comma
terzo dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n 519, in modo da
assicurare un gettito in ragione d’anno non inferiore a lire 10.000
milioni. Le unità di personale di cui ai quadri II, III e IV, portati
in aumento, potranno essere reperite, in deroga alle vigenti
disposizioni, mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi
espletati nell’ultimo quinquennio.
2. Le unità sanitarie locali, sulla base di indirizzi regionali,
promuovono la graduale attivazione di servizi per il trattamento a
domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate,
finalizzati a garantire idonea e qualificata assistenza nei casi in
cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la
dimissione dall’ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie
presso il domicilio dei pazienti. Il trattamento a domicilio ha luogo
mediante l’impiego, per il tempo necessario, del personale
infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la
dimissione che opererà a domicilio secondo le stesse norme previste
per l’ambiente ospedaliero con la consulenza dei medici del reparto
stesso, la partecipazione all’assistenza del medico di famiglia e la
collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale
infermieristico e tecnico dei servizi territoriali. Il trattamento a
domicilio, entro il limite massimo di 2.100 posti da ripartire tra le
regioni e le province autonome in proporzione alle rispettive
esigenze ed entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60
miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990, può essere
attuato anche presso idonee residenze collettive o case alloggio, con
il ricorso ad istituzioni di volontariato o ad organizzazioni
assistenziali diverse all’uopo convenzionate o a personale
infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei
responsabili del reparto ospedaliero. Le modalità di convenzionamento
sono definite da un apposito decreto ministeriale.
3. Gli spazi per l’attività di ospedale diurno, da realizzare
secondo le previsioni del comma 1, lettera b), sono funzionalmente
aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto
di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza
ordinari, tra loro pienamente equivalenti agli effetti degli standard
di personale. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai
sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
stabiliti criteri uniformi per l’attivazione da parte delle unità
sanitarie locali dei posti di assistenza a ciclo diurno negli
ospedali, con particolare riguardo ai reparti di malattie infettive e
alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle infezioni da HIV,
nonché criteri uniformi per l’attivazione dei servizi di cui al comma
2 e sugli organici relativi.
4. Nelle singole regioni e province autonome, gli interventi di
costruzione e ristrutturazione dei posti letto e quelli di
adeguamento degli organici, entro le complessive previsioni
quantitative stabilite al comma 1, lettere b) e c), possono essere
realizzati anche in altri reparti che siano prevalentemente
impegnati, secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS,
per oggettive e documentate condizioni epidemiologiche.
5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera,
b), si provvede con operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa
depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all’uopo
abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro. I finanziamenti predetti sono iscritti in
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della
sanità. Alla relativa gestione si provvede con le modalità di cui al
comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109.
All’onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di lire 250
miliardi annui a decorrere dall’anno 1990, si fa fronte in relazione
alla mancata utilizzazione della quota di lire 3.000 miliardi
autorizzata per il 1988 dal comma 5 dell’articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67.
6. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettere c),
d) ed e), e al comma 2 si provvede con quote del fondo sanitario
nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo.
7. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera f),
si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2547 dello stato
di previsione del Ministero della sanità.

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