Formazione
Profumo firma il decreto sul Tfa speciale
Dopo molte attese e polemiche, parte il percorso abilitante per chi già ha tre anni di supplenza
di Redazione
Tra gli ultimi atti del ministro Francesco Profumo c’è anche il TFA speciale. Il Ministro ha firmato ieri il Decreto rettificativo e integrativo del D.M. N.249/2010 che aspetta ora solo la registrazione alla Cote dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il TFA speciale consentirà di ottenere l’abilitazione, attraverso un canale dedicato, ai numerosissimi docenti precari non abilitati ma con già un servizio di almeno 3 anni. I tre anni di servizio devono però essere stati svolti negli ultimi tredici anni, cioè all’interno degli anni scolastici 1999-2000 e 2011-12: lo stesso ministero, dando notizia della firma, stima la platea dei potenziali beneficiari in 75mila.
Prova d'ingresso
Il TFA speciale sarà una misura transitoria limitata a tre annualità (2012-13, 2013-14 e 2014-15) e in questo periodo si affiancherà al Tfa ordinario, di cui è in corso la prima annualità. Già nei prossimi giorni sarà avviata la programmazione di questi percorsi, che prevedono anch’essi – come era stato per il TFA ordinario – una prova nazionale. La prova servirà ad accertare le capacità logiche, di sintesi e linguistiche del candidato (punteggio fino a 35 punti); la graduatoria servirà anche a stabilire l’ordine delle ammissioni ai percorsi abilitanti riservati nelle singole università, che, visto il numero rilevante degli aventi diritto, specie per alcune classi di concorso più affollate, potranno prevedere più edizioni.
Il TFA speciale consisterà in un percorso universitario con insegnamenti in aula per un totale di 41 crediti formativi, con verifiche per ciascun insegnamento che – se superate – potranno far conseguire all'abilitando da 30 a 50 punti; al termine ci sarà una prova finale, che andrà ad accertare la preparazione professionale dell'abilitando e che sarà valutata con un punteggio fino a 15 punti. Non c’è dunque, nel TFA speciale, il tirocinio in aula. Il titolo di abilitazione sarà conseguito se il candidato avrà ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60/100. Questo percorso è stato regolamentato da un secondo decreto ministeriale, di rango giuridico inferiore al primo, ma contestualmente firmato dal Ministro Profumo.
Graduatorie di seconda fascia
Con un terzo distinto provvedimento ministeriale Profumo ha rivisto anche la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio validi per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie di II° fascia di istituto: si tratta di un adempimento previsto dalla normativa vigente ogni tre anni, con prossima scadenza nella primavera 2014. Nella tabella vigente, in quanto preesistente al D.M.n.249/2010, non era infatti prevista la valutazione del titolo di abilitazione che sarà conseguito da quanti stanno frequentando il TFA ordinario, né tanto meno quello che sarà conseguito al termine del percorso abilitante speciale. Si è colmata quindi anche questa lacuna, disponendo una differenziazione di punteggi tra abilitazioni conseguite nei percorsi ordinari e riservati nel segno della continuità con il passato, che già riconosceva un diverso punteggio alle abilitazioni conseguite a seguito della frequenza dei corsi SISS e delle sessioni riservate, ed in ossequio alla osservazione posta dalla VII° Commissione della Camera dei deputati in sede di esplicitazione di parere sul testo del D.M. rettificativo del D.M.n.249/2010.
Tfa speciale e Tfa ordinario
Il TFA speciale era stato annunciato dal ministro Profumo nel maggio scorso, con tanto di avviso pubblicato sul sito del Miur (anche se a pochi giorni dalla scadenza dei termini per l'iscrizione al TFA ordinario). L’iter poi era stato complessissimo, perché il provvedimento era stato osteggiato da chi ravvisava, in questa misura, uno svantaggio per quanti (avevano passato i test in 26.626, poi quasi raddoppiati a 46.886 dopo una revisione da parte del Cineca a seguito delle polemiche sui test) frequentavano il TFA ordinario. Ora il Ministero dice che «con la firma dei tre sopracitati decreti ministeriali si è dunque cercato di porre finalmente rimedio agli squilibri prodotti da una programmazione insufficiente per quanto riguardava il fabbisogno di abilitati, e che negli anni passati ha avuto l’effetto di produrre ingenti schiere di precari non abilitati in servizio nelle scuole statali e paritarie, anche per più anni. Al contempo – e da qui origina l’elaborata gestazione dei tre provvedimenti – per espressa volontà del Ministro si è inteso trovare un punto di equilibrio che tutelasse anche le posizioni acquisite e le aspettative di quanti, dopo aver superato una selezione a numero chiuso, stanno frequentando il TFA ordinario, che si snoda attraverso un più lungo percorso abilitante (60 Crediti Formativi Universitari)».
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