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Procreazione assistitta, un registro per i centri italiani

Maternità. Il decreto che disciplina l’elenco presso l’Iss

di Benedetta Verrini

La legge 40 del 2004, che ha regolamentato l?ambito della procreazione medicalmente assistita, prevedeva l?istituzione, con decreto del ministro della Salute, di un registro nazionale, presso l?Istituto superiore della sanità, delle «strutture autorizzate all?applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati, e dei nati a seguito dell?applicazione delle tecniche medesime» (art.11).

Quel decreto ministeriale è stato ora pubblicato, a quasi un anno dall?entrata in vigore della legge, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2005.

Il provvedimento stabilisce l?obbligo, per i centri pubblici e privati autorizzati dalle Regioni, all?iscrizione nel registro, e sottolinea che essi saranno tenuti a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all?Istituto di sanità i dati necessari per le finalità statistiche e ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e ispezione da parte delle autorità competenti. Il registro ha pertanto funzioni di controllo sulle attività (e sulla regolarità delle autorizzazioni) delle strutture adibite agli interventi di procreazione assistita, ma anche di fonte sicura di dati statistici e sanitari circa la natura (e la riuscita) degli interventi realizzati e, infine, di trasparenza e pubblicità verso i cittadini riguardo ai centri specializzati.

La legge 40 ha affidato all?Iss (che già aveva pubblicato, nel 2000, un elenco di centri specializzati, ora ritirato dal sito), il compito di predisporre una relazione annuale sulla base dei dati raccolti, sull?attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati, «affinché il ministro della Salute possa presentare una relazione al Parlamento sull?attuazione della legge stessa».

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, che vieta la divulgazione di dati ?sensibili? come quelli legati alla salute e alle scelte procreative, le informazioni relative alla coppia e alla buona riuscita degli interventi saranno disponibili solo in modo anonimo e aggregato. L?Iss è responsabile dell?attuazione e del funzionamento del registro: ora le strutture autorizzate dalle singole Regioni dovranno trasmettere copia dell?autorizzazione al registro, ai fini della richiesta di iscrizione allo stesso. Il registro provvede all?iscrizione della struttura e ne dà comunicazione alle Regioni e Province autonome.

In seguito, la mancata trasmissione dei dati da parte dei centri comporta la decadenza dell?iscrizione al registro. Le modalità di raccolta e di conservazione dei dati, l?individuazione dei soggetti cui è consentito l?accesso alle informazioni saranno stabilite dall?Iss.

Il punto
Norma istitutiva
Si veda la legge la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», agli artt. 10 e 11.

Attuazione
Decreto istitutivo del «Registro nazionale delle strutture autorizzate all?applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell?applicazione delle tecniche medesime» (G.U. 282-3 dicembre 2005).

Soggetti coinvolti
L?Istituto superiore di sanità, che terrà il registro e curerà le modalità di gestione dei dati e i soggetti ammessi alle informazioni. Il ministro della Salute, che sulla base dei dati farà una relazione al parlamento sulla legge 40.

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