Famiglia

Procedure d’adozione più snelle Inizia il cammino della riforma

Si alza il tetto massimo per poter adottare un minore,non più 40 ma 45 anni con molte deroghe.Verrà valutata anche l'idoneità affettiva

di Redazione

Senato: la Commissione speciale in materia di infanzia ha iniziato l?esame del disegno di legge che porta delle modifiche alla legge del 4 maggio 1983 sulle adozioni. Il testo unificato di riforma presenta numerose novità, andando a riscrivere molti articoli della legge attualmente in vigore. Un tetto più alto dell?età massima per adottare, procedure più snelle e valutazione dell?idoneità affettiva. Sono alcune delle novità contenute nel testo unificato di riforma dell?attuale legge sull?adozione che mira a rendere più facile l?adozione di un bambino. Il limite dei 40 anni di differenza tra il minore da adottare e gli aspiranti genitori viene innalzato di 5 anni, le situazioni inoltre verranno valutate caso per caso. ?L?età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e non più di quarantacinque anni l?età dell?adottato?, così recita il comma relativo alle disposizioni generali sull?adozione. Il limite dei 45 anni di diversità, inoltre verrà valutato caso per caso con possibilità di superamento: ?possono essere derogati, caso per caso, previa valutazione da parte degli organi competenti, della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori, di coloro che intendono adottare, qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore?, si legge infatti nel testo del Ddl. Inoltre, anche se il testo presentato parla di ?coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto?, non è da escludere che nel corso dell?iter parlamentare del disegno di legge vengano aperte delle prospettive anche per le coppie di fatto o i singles. Anche per quanto riguarda il limite di età si parla di un?apertura verso la sua completa abolizione. Viene inoltre prevista la possibilità di presentare domande di adozione, anche successive, a più tribunali per i minorenni, dandone chiaramente comunicazione. Le domande presentate decadono dopo tre anni e possono essere rinnovate. Dal Ddl viene anche fissato il termine per il periodo di affidamento che è di 24 mesi, prorogabili un sola volta per non più di 12 mesi. Per quanto riguarda l?affidamento dei minori, lo si pone come punto di arrivo dopo avere esercitato interventi (da parte degli enti locali) di sostegno e aiuto alla famiglia d?origine. Solo quando il minore risulti ?temporaneamente privo di adeguata assistenza familiare, nonostante gli interventi, può essere affidato a un?altra famiglia possibilmente con figli minori?. Negli articoli successivi si specifica che la prima scelta è quella di una affido familiare, a seguire il ricovero in comunità di tipo familiare (casa-famiglia o comunità alloggio) e solo in un?ultima istanza in istituto.


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