Non profit
Problemi di personalità (giuridica)
Piccolo chiarimento per i più distratti o i new comers...
La richiesta di riconoscimento come persona giuridica per un?associazione può essere fatta contemporaneamente alla richiesta di riconoscimento come onlus? Oppure la richiesta di riconoscimento come onlus deve avvenire successivamente all?acquisizione dello status di persona giuridica?
F. R.
Piccolo chiarimento per i più distratti o i new comers. Il riconoscimento come persona giuridica (meglio ?della personalità giuridica?) è il frutto di un procedimento amministrativo promosso dall?ente stesso al fine di vedere definitivamente separato il suo patrimonio dai patrimoni di coloro che agiscono in suo nome e conto. Nella pratica, in Italia circa due terzi delle associazioni non sono riconosciute. L?iscrizione all?Anagrafe delle onlus ha principalmente effetti tributari (e in parte contabili): con l?assunzione di detta veste sorge il diritto ad agevolazioni fiscali oltre al dovere a sottostare a determinati obblighi.
Detto ciò, gli interlocutori istituzionali necessari per acquisire la personalità giuridica e per assumere la qualifica di onlus sono diversi; per la prima sono la Prefettura (riconoscimento a carattere nazionale) e le Regioni (a carattere regionale). Per le onlus, l?interlocutore è sempre e comunque l?amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate). Pertanto, le due richieste possono essere avviate contemporaneamente, con la consapevolezza però che, ove non sussistano contestazioni e connessi supplementi di indagine da parte di chi verifica la congruità delle istanze, l?iscrizione all?Anagrafe delle onlus potrà essere più ?spedita? rispetto all?acquisizione della personalità giuridica (e all?iscrizione nell?omonimo registro).
Peraltro, nella dichiarazione sostitutiva da rendersi per il lato onlus, è stato accortamente introdotta la possibilità di dichiarare che «è stato richiesto il riconoscimento» (giuridico), il che porta a pensare che una volta ottenutolo, non si debba operare altra dichiarazione integrativa ai fini onlus.
Bisogna peraltro essere accorti nell?utilizzare il termine onlus prima di avere avviato la pratica. Intendo dire che verosimilmente andrò ad aggiungere fin dall?inizio l?acronimo onlus alla denominazione dell?ente, dato che ho la volontà di iscrivermi alla suddetta anagrafe.
Dato che da quando io mi costituisco quale onlus ho tempo trenta giorni per presentare la relativa istanza, sarà bene che mi affretti su questo versante, essendo state previste precise sanzioni per chi si dice onlus e non lo è, sanzioni a carico sia dell?organizzazione sia degli amministratori.
Inoltre, tra le due istanze, quella relativa all?acquisizione della personalità giuridica è più semplice, anche se – ma questo dipende dalla Regione o dalla Prefettura – la documentazione richiesta può essere anche corposa e recante informazioni di natura patrimoniale ed economica.
Il punto
Iter parallelo
Le richieste di riconoscimento della personalità giuridica di un ente e quella della qualifica di onlus possono essere avviate contemporaneamente. Se non ci sono contestazioni o supplementi di indagine circa la congruità delle istanze, l?iscrizione all?Anagrafe delle onlus potrà avvenire più velocemente dell?acquisizione della personalità giuridica e all?iscrizione nel?omonimo registro.
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