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Privacy&Non Profit: il Garante sul trattamento dei dati
Il 21 dicembre l'Autorità ha rinnovato (fino a giugno 2007) l'autorizzazione generale alla gestione dei dati sensibili da parte degli enti senza fini di lucro
Sono state rinnovate le sette autorizzazioni generali per i dati sensibili e giudiziari da parte del Garante Privacy che riguardano, come in passato, i rapporti di lavoro (aut. n. 1/2004), i dati sulla salute e le vita sessuale (aut. n. 2/2004), le associazioni e fondazioni (aut. n. 3/2004), i liberi professionisti (aut. n. 4/2004), le attività creditizie, assicurative, i sondaggi, l’elaborazione dati e da altre attività private (aut. n. 5/2004), gli investigatori privati (aut. n. 6/2004) e i dati di carattere giudiziario (aut. n. 7/2004).
Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in corso di efficacia, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro.
Nell’autorizzazione alle realtà del non profit sono identificati come destinatari:
a) le associazioni anche non riconosciute, i partiti e ai movimenti politici, le associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati e le associazioni di categoria, le casse di previdenza, le organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all’atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
b) le fondazioni, i comitati e ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
c) le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.
L’autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l’applicazione dell’articolo 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e degli artt. 3 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Per la completa disciplina vedere l’allegato (colonna a destra in alto).
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