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Privacy: sempre vietate le foto sul permesso invalidi
... anche se apposte sul retro
Sono sempre vietata la foto sui permessi di circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide, anche se apposta sul retro. Lo prescrive un recente provvedimento del Garante della privacy.
Un Comune, per contrastare possibili abusi nell’uso dei contrassegni speciali per disabili (i cc.dd. “permessi invalidi”), quali uso improprio, contraffazioni e finti smarrimenti, ha deciso di apporre la fotografia dell’intestatario sul retro dell’autorizzazione. Secondo l’ente territoriale, questa procedura da un lato avrebbe salvaguardato le esigenze di privacy, poiché la fotografia in ogni caso non sarebbe stata direttamente visibile all’atto dell’esposizione del contrassegno sul parabrezza anteriore del veicolo, dall’altro avrebbe reso più agevoli le procedure di controllo da parte della polizia municipale.
Il Garante della privacy è intervenuto nella questione e non è stato dello stesso parere (provvedimento del 18.2.2010), poiché i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e sosta di veicoli condotti o al servizio di persone invalide possono contenere i soli dati indispensabili a individuare l’autorizzazione rilasciata, ovvero gli estremi (numero di rilascio e data) di quest’ultima. La polizia municipale può verificarne la validità ovvero eventuali abusi, richiedendo l’esibizione di un documento d’identità del disabile presente a bordo dell’autoveicolo.
Per completezza, si riporta l’art. 74, commi da 1 a 3, del Codice della privacy (D.L.vo 30.6.2003, n. 196):
“Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
1. I contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata e senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione o di altro documento”.
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1703133
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L’intervento prescrittivo del Garante a tutela della privacy delle
categorie deboli, sarà inserito negli aggiornamenti al testo “Interventi a sostegno del disabile motorio”, adottato nel corso per Amministratore di sostegno dell’Istituto Cortivo.
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