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Privacy: il Garante dice sì ai tabelloni con i voti

Vademecum per le scuole: sono pubblici i risultati di tutti gli scrutini

di Sara De Carli

Il Garante della privacy mette nero su bianco la scuola, in un vademecum di 14 pagine, tutte le regole per tutelare la privacy tra i banchi di scuola.  Il fascicolo “La privacy tra i banchi di scuola” (scarica il pdf in allegato), appena pubblicato dall’authority, riassume tutte le regole riguardanti il trattamento dei dati personali degli studenti, di cui riporta anche i riferimenti normativi.

Tra le indicazioni, ce ne è una di forte attualità, che riguarda la conclusione dell’anno scolastico: l’esposizione dei quadri finali degli esiti scolastici. Possono o non possono  le scuole affiggere ai muri i famosi “tabelloni” con  i risultati dello scrutinio finale, alunno per alunno e materia per materia?

La risposta è finalmente chiara: possono. Già il Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) aveva definitivamente chiarito l’anno scorso che gli esiti finali degli esami di primo e di secondo ciclo sono da rendere pubblici, ma quelli degli scrutini delle classi intermedie? Il Regolamento tace, ma il Garante della privacy afferma che «non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza».

Dopo aver ricordato che attualmente la conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilita dal Ministero dell’istruzione, aggiunge che per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell’albo degli istituti, prestando, comunque attenzione a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Ad esempio, il riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.

 

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