Non profit

Primo atto, iscrizione all’albo regionale

Il volontariato può ottenere il regime Onlus?

di Salvatore Pettinato

Desideriamo capire se la nostra associazione di volontariato ?La strada?, senza scopo di lucro, costituita ai sensi della legge 266/91, il cui fine è quello di tutelare e favorire la crescita e la maturazione individuale e la socializzazione delle persone, in particolare dei minori, per eliminare le situazioni di disagio e il cui statuto contiene già le norme di democrazia e di bilancio, ma non quelle sugli avanzi di gestione, in procinto di iscriversi all?Albo regionale delle associazione di volontariato, deve adeguarsi o meno alla nuova normativa sulle Onlus. Rispondendo da queste colonne ad un altro quesito, lei ha precisato che «un?associazione, quando vuol fruire di un?agevolazione accordata alle Onlus, può procedere senza formalità o subordinazione; non deve comunicare al fisco la volontà di beneficiare delle agevolazioni, poiché l?Ente è già Onlus». Le chiedo: quali sono gli articoli del Dl 4/12/97 al quale si riferisce la risposta? L?ente di volontariato, in questi casi, può usare il termine Onlus nella sua denominazione? Nel caso in cui l?associazione si iscrive all?albo regionale diventa automaticamente Onlus? Grazie. Domenico Cilione, R. Calabria Risponde Salvatore Pettinato Il comma 8 dell?articolo 10 del decreto legislativo n. 460 è molto chiaro sui punti considerati controversi e sui quali i nostri lettori di Reggio Calabria nutrono alcuni legittimi dubbi. Infatti, l?articolo citato afferma in modo esplicito che ?il volontariato? che si debba considerare equiparato alle Onlus è solo ed esclusivamente quello formalmente iscritto nei registri regionali. Questo dice la legge e questo ha scelto il legislatore, accontentando alcuni e scontentando altri (come accade ovviamente quasi sempre). L?associazionne che non risponde a questi requisiti, se vuole diventare Onlus, deve cambiare lo statuto. In caso contrario, resterà un ente non commerciale comune, ma non può definirsi Onlus (pena la sanzione di abuso dell?articolo 27, fino a sei milioni di multa). Con l?iscrizione tutti questi problemi si annullano.


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