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Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio dicoinvolgimento in attività criminose.

di Redazione

Legge 19 luglio 1991, n. 216 (in Gazz. Uff., 23 luglio 1991, n. 171).
— Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose.
Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori
in attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione
eccezionale determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a
tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la
socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le
condizioni di disagio mediante:
a) l’attività di comunità di accoglienza dei minori per i quali
si sia reso necessario l’allontanamento temporaneo dall’ambito
familiare;
b) l’attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche
dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della
situazione di rischio in particolare per l’assolvimento degli
obblighi scolastici;
c) l’attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza
sociale nei quartieri a rischio;
d) l’attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con
le competenti autorità scolastiche e in base ad indirizzi del
Ministro della pubblica istruzione, nell’ambito delle strutture
scolastiche in orari non dedicati all’attività istituzionale o nel
periodo estivo.
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere
disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330,
333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali,
degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell’autorità di
pubblica sicurezza.

Art. 2.

1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità
montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni
e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro
nelle attività e con le specifiche finalità di cui all’art. 1, comma
1, nel rispetto dell’equilibrato sviluppo della personalità dei
minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui
all’articolo 3.
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell’effettiva
realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l’ente locale
competente per territorio ha espresso il parere.
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e
le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i
propri bilanci e una relazione sull’attività svolta alla commissione
di cui al comma 5.
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle
comunità montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive
esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati
dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per
l’avvio di nuove iniziative.
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei
requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per
gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di
suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione è composta dal
presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei
Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell’interno, della giustizia e della pubblica
istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche
dell’età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali,
nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei
comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e dall’Associazione nazionale dei comuni
italiani. La commissione formula al Ministro dell’interno la proposta
riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande
presentate.
6. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, dispone il
finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della
proposta.
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari
dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e
per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il
30 marzo di ciascun anno.

Art. 2-bis.

1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica
amministrazione verificano l’esecuzione dei progetti finanziati ai
sensi dell’articolo 3 e attuano le necessarie forme di assistenza
tecnica.
2. Per l’esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli
stessi sono integrati da un docente universitario esperto nelle
tematiche minorili, da un rappresentante della regione e
dell’A.N.C.I., nonché da un rappresentante delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni operanti nel settore. In caso di
effettuazione di visite autorizzate dal prefetto presso le sedi ove
vengono attuati i progetti, ai membri del comitato è attribuito il
rimborso delle spese. L’onere relativo è valutato in lire 300
milioni, a valere sul Fondo di cui all’articolo 3, comma 1.

Art. 3.

1. Per l’erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo
per il triennio 1991-
1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali, aggiuntivo
rispetto ai fondi previsti dall’articolo 2 del decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo è determinata in lire
25.000 milioni per l’anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per gli anni
1992 e 1993.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell’interno
eroga i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 2,
comma 6.
2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di
credito ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da
realizzarsi nell’ambito della propria competenza territoriale,
dispone il pagamento stesso in più rate, in relazione all’andamento
dei progetti, sentito il comitato provinciale e metropolitano della
pubblica amministrazione. Il prefetto, in deroga alle vigenti norme
sulla contabilità dello Stato, tenuto conto della particolare natura
dei progetti, può mantenere in contabilità speciale le somme
accreditate, anche oltre i termini previsti per la rendicontazione e
comunque non oltre l’anno successivo, qualora la proroga sia
necessaria per la realizzazione dei progetti medesimi .

Art. 4.

1. Il Ministro della giustizia finanzia progetti elaborati dai
comuni delle regioni meridionali per l’attuazione di interventi di
prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell’area penale
minorile, compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272. A tal fine è autorizzata la spesa
di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale
per il coordinamento delle attività dei servizi minorili
dell’Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di
cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272, sulla base dei seguenti criteri:
a) sperimentalità e concentrazione;
b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza
minorile;
c) collegamento – anche nella forma della gestione congiunta –
con gli enti locali e con le altre istituzioni, con particolare
riferimento all’adempimento dell’obbligo scolastico;
d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato
organizzato;
e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive
ai problemi della prevenzione del disagio minorile;
f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli
adolescenti offrendo loro alternative all’abbandono e alla vita di
strada anche mediante l’utilizzazione di nuove professionalità;
g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.
3. Il Ministro della giustizia, prima di disporre il finanziamento
invia i progetti alla commissione di cui all’articolo 2, comma 5, che
può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento con
i progetti di cui agli articoli 1 e 2.
4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione
avanzi alcuna proposta il Ministro della giustizia dispone il
finanziamento dei progetti.

Art. 5.

1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità
montane nonché agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle
associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale possono
essere dati in uso, con convenzione che ne fissa la durata, con
decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree
appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato per le finalità
di cui all’articolo 1.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e manutenzione per l’adattamento delle
strutture nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell’articolo 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell’articolo 2 della legge 11
luglio 1986, n. 390.

Art. 6.

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere
in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed
alle associazioni beni immobili di loro proprietà, con vincolo di
destinazione alle attività di cui all’articolo 1.
2. L’uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la
durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del
bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità
di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene .

Art. 7.

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, pari a lire
25.000 milioni per l’anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno
degli anni 1992 e 1993, e all’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1991, all’uopo utilizzando, rispettivamente,
gli accantonamenti > e >.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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