CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 247/99 FINANZIARIA 2000
PARAGRAFO 2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare
L’ art. 7, comma 1, lettera a), l.f., riduce dal 20% al 10%, per
l’anno 2000, l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di assistenza
domiciliare rese da societa’, da imprese individuali, e da enti privati non
aventi finalita’ di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti
alle seguenti categorie disagiate: anziani, inabili adulti, soggetti affetti
da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e
di devianza.
La norma, dal momento che sono espressamente fatte salve le
disposizioni piu’ favorevoli gia’ previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, non
riguarda le prestazioni della medesima natura rese:
1) da organismi di diritto pubblico , da ONLUS, da istituzioni sanitarie
riconosciute o da altri enti aventi finalita’ di assistenza sociale, per i
quali continua ad applicarsi la norma di esenzione di cui al punto 27-ter)
dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633;
2) dalle cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi l’IVA
con l’aliquota del 4 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel
punto 41-bis) della tabella A – parte terza – allegata al citato decreto n.
633 del 1972.
I destinatari del beneficio sostanzialmente coincidono con tutti i
soggetti e gli enti finora tenuti ad applicare l’aliquota del 20%, in quanto
non ricompresi dalle previsioni agevolative recate dai sopra cennati art. 10,
n. 27-ter) e tabella A, parte seconda, n. 41-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972.
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