Non profit

Prestazioni di assistenza domiciliare

di Redazione

CIRCOLARE MINISTERO DELLE FINANZE 247/99 – FINANZIARIA 2000 PARAGRAFO 2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare L’ art. 7, comma 1, lettera a), l.f., riduce dal 20% al 10%, per l’anno 2000, l’aliquota IVA applicabile alle prestazioni di assistenza domiciliare rese da societa’, da imprese individuali, e da enti privati non aventi finalita’ di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie disagiate: anziani, inabili adulti, soggetti affetti da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza. La norma, dal momento che sono espressamente fatte salve le disposizioni piu’ favorevoli gia’ previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, non riguarda le prestazioni della medesima natura rese: 1) da organismi di diritto pubblico , da ONLUS, da istituzioni sanitarie riconosciute o da altri enti aventi finalita’ di assistenza sociale, per i quali continua ad applicarsi la norma di esenzione di cui al punto 27-ter) dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 2) dalle cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi l’IVA con l’aliquota del 4 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel punto 41-bis) della tabella A – parte terza – allegata al citato decreto n. 633 del 1972. I destinatari del beneficio sostanzialmente coincidono con tutti i soggetti e gli enti finora tenuti ad applicare l’aliquota del 20%, in quanto non ricompresi dalle previsioni agevolative recate dai sopra cennati art. 10, n. 27-ter) e tabella A, parte seconda, n. 41-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972.


Qualsiasi donazione, piccola o grande, è
fondamentale per supportare il lavoro di VITA