Sostenibilità

Polizza, premio, franchigia

Speciale realizzato in collaborazione con Il Movimento Consumatori

di Redazione

La legge italiana prevede che, per poter condurre un’automobile, sia necessario che questa sia assicurata sulla responsabilità civile (Rc) ovvero la responsabilità da danni causati a terzi. Infatti, la legge 990 del 24 dicembre 1969, e successive modifiche, obbliga le compagnie assicurative a risarcire i danni provocati dalla circolazione di un veicolo, a fronte del pagamento di un “premio” da parte dell’assicurato. Oggi il mondo della Rc auto obbligatoria è disciplinato dal Codice delle assicurazioni, sancito nel gennaio 2007 (www.sviluppoeconomico.gov.it). Le società che operano in questo settore devono essere autorizzate dall’Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) e non possono sottrarsi all’obbligo previsto dalla legge, cioè sono tenute ad  assicurare chiunque lo richieda. Il fatto che la stipula di una copertura assicurativa sia obbligatoria non significa però certo che sia un atto da compiere senza essere ben informati di quello che viene offerto dalle società assicurative: questa guida intende quindi essere un valido vademecum per il consumatore che si muove nel mondo assicurativo alla ricerca del prodotto più idoneo alle proprie esigenze.

 

LA POLIZZA ASSICURATIVA
È il documento che attesta l’avvenuta stipula del contratto di assicurazione.
Le polizze Rc auto (che sono obbligatorie per chiunque circoli con un veicolo a motore) e Rischi diversi (che sono facoltative) devono contenere:
* le generalità dei contraenti;
* il tipo e la targa del veicolo;
* le coperture e i massimali previsti;
* le eventuali franchigie;
* l’importo del premio e la durata del contratto.

È importante che le informazioni rilasciate alla compagnia (come i dati sul veicolo, la targa, la residenza, l’indicazione dei possibili guidatori del veicolo, con la loro età e professione) siano fornite con la massima esattezza poiché qualora queste informazioni dovessero risultare errate o incomplete, la compagnia potrebbe non riconoscere in tutto o in parte la copertura.

IL PREMIO
È il costo della polizza, cioè il prezzo che l’assicurato versa all’assicuratore in cambio delle garanzie prestate: l’assicurazione contrae, così, l’obbligo a risarcire il danno entro i limiti convenuti. Generalmente la variazione del costo dipende – oltre che da fattori come l’età del conducente, la città di residenza, la classe di merito, ecc. – anche dal tipo e dalle caratteristiche dell’auto. Per le polizze furto-incendio e kasko, inoltre, entra in gioco anche il valore della vettura.
 È possibile rateizzare il premio o pagarlo in unica soluzione una volta l’anno.
Se il pagamento non viene versato al momento della stipula del contratto, l’assicurazione resta sospesa sino alle ore 24 del giorno del pagamento. Dopo il giorno di scadenza del contratto si hanno ancora 15 giorni a disposizione, chiamati ”periodo di mora”, per il pagamento del premio, durante i quali la copertura assicurativa resta valida; dopo il quindicesimo giorno, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui si versa il premio.
Il premio comprende le imposte (12,5% per la Rc auto e 13,5% per Rischi diversi) e, per la sola Rc, anche i contributi al Servizio sanitario nazionale (10,5%) e al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
L’ammontare del premio, cioè la cifra da pagare alla compagnia in cambio della copertura, non è l’unico parametro economico da prendere in considerazione per decidere quale polizza scegliere, conviene verificare sempre l’importo della franchigia, cioè la parte del danno a carico dell’assicurato o di altri eventuali “scoperti” che, se sono molto bassi, possono fare la differenza e rendere conveniente una polizza che poteva non sembrarlo, sia relativamente la Rc auto sia all’assicurazione furto e incendio.
È consigliabile accertare che il valore assicurato sia sempre uguale o solo leggermente superiore a quello dell’auto. Con il passare degli anni, poi, non ha senso pagare tanto quanto si pagava quando la vettura era nuova. Anche perché, in ogni caso, l’assicurazione non risarcirà mai più del valore di mercato del veicolo.

LA FRANCHIGIA
Come già detto, indica la parte del danno non coperta dalla polizza, ma a carico dell’assicurato. L’importo della franchigia è lo spartiacque tra i sinistri che conviene denunciare e quelli che conviene risarcire direttamente.
Se il danno cagionato a terzi fosse inferiore, uguale o di poco superiore alla franchigia, ad esempio 258,23 euro, all’automobilista non converrebbe dichiararlo alla compagnia, ma pagarlo direttamente, evitando ulteriori oneri futuri determinati dal peggioramento della classe di merito.
Nei contratti del ramo Rischi diversi, come le polizze kasko o furto-incendio, la franchigia indica la soglia minima dalla quale si calcola l’indennizzo ed è trattenuta dalla liquidazione: in altre parole, se i danni sono inferiori alla franchigia, non è previsto alcun indennizzo, mentre se sono superiori sarà riconosciuto il risarcimento della parte eccedente.

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