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Piemonte LR 31/75Norme per la concessionedi contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale

di Redazione

Legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 – Norme per la concessione
di contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale (*).
(B.U. 27 maggio 1975, suppl. n. 21).

Art. 1.
La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale.
A tale fine è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la concessione di contributi annui a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che operano nel territorio della Regione.

Art. 2.
I contributi sono concessi in relazione:
a) all’organizzazione degli uffici ed all’attività di patrocinio;
b) alle iniziative di promozione, di informazione, di prevenzione, di formazione nei settori dell’assistenza e della sicurezza sociale.

Art. 3.
I contributi di cui all’art. 2, lettera a), sono ripartiti a favore di ciascuna sede provinciale degli Istituti di patronato e di assistenza sociale e della sede di Biella in misura direttamente proporzionale al punteggio assegnato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 4.
La Regione concede inoltre contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per l’attuazione di iniziative assunte al fine di:
a) svolgere all’interno delle aziende le attività previste dall’art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre attività volte alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’ambito delle categorie interessate;
b) organizzare convegni, seminari e gruppi di studio per l’approfondimento di temi specifici interessanti la previdenza e la sicurezza sociale, l’acquisizione di dati conoscitivi, la diffusione della relativa in formazione;
c) formare, aggiornare e qualificare gli operatori preposti all’attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale anche per l’attuazione delle iniziative previste dalla lettera a) del presente articolo.

Art. 5.
Al fine di stabilire i criteri per l’attribuzione dei contributi relativi all’attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, prevista dall’art. 4, è costituita una Commissione composta da:
1) il Presidente della Giunta regionale o Assessore da lui delegato;
2) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;
3) un rappresentante delle associazioni degli artigiani;
4) un rappresentante delle associazioni dei coltivatori diretti;
5) un rappresentante delle associazioni dei commercianti.

Art. 6. (1)
Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale e della sede di Biella devono trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da una relazione sull’attività svolta e dalla copia, vistata per conformità dagli Ispettorati provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell’attività dell’anno precedente, agli Ispettorati medesimi.
Il termine per la presentazione della domanda per l’ammissione ai contributi concernenti l’attività svolta nell’anno 1974 è fissato in giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Giunta, regionale può richiedere ulteriori dati ed informazioni sulle strutture organizzativa e sulla attività degli Istituti e predisporre opportuni controlli.

Art. 7.
La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 novembre di ogni anno, riservando il 70% dello stanziamento complessivo alle attività previste dall’art. 3 ed il 30% a quelle previste dall’art. 4.

Art. 8.
Per le finalità di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 250 milioni.
All’onere di cui al precedente comma si provvede, per l’anno finanziario 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e la conseguente istituzione, nello Stato di previsione medesimo, del capitolo n. 534, con la denominazione «Contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale» con lo stanziamento di 250 milioni.
Nel bilancio dell’anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi, sarà iscritto il capitolo n. 534, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
Agli oneri di cui all’art. 5 della presente legge si provvede, per l’anno finanziario 1975 e per ciascuno degli anni successivi, con lo stanziamento di cui al capitolo n. 53 dei corrispondenti bilanci.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
____________________
(*) Modificata con L.R. 5 gennaio 1976, n. 1 – B.U. 13 gennaio 1976, n. 2.
(1) Così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 gennaio 1976, n. 1 (B.U. 13 gennaio 1976, n. 2).

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