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Piemonte, la legge contro l’azzardo funziona e per questo non si può toccare
Se solo cinque anni fa il Consiglio regionale del Piemonte, sulla base di dati oggettivamente rilevati e riconosciuti, ha ritenuto di doversi occupare dell'azzardo con prescrizioni chiare ed efficaci, non si può modificare la norma sulle distanze delle sale slot dai luoghi sensibili quando proprio i dati dimostrano che quella norma garantisce una maggiore tutela delle fasce sociali più deboli e vulnerabili
La Giunta della Regione Piemeonte, presieduta dal Governatore Cirio ha proposto una modifica della L. 9/2016 in tema di gioco d’azzardo pubblico sovvertendone la struttura e minandone alla base l’efficacia.
Il distanziamento dai luoghi sensibili passa da 500 metri a 250 metri; vengono ridotti i luoghi sensibili; viene vietato ai Comuni il potere di regolamentazione tra l’altro costituzionalmente previsto, e, infine, si vuole evitare di adeguare l’esistente alle nuove prescrizioni.
I punti maggiormente contesi tuttavia restano quelli del distanziamento e dell’automatico adeguamento dell’offerta esistente.
È bene chiarire subito che non si tratta di retroattività della norma, in senso tecnico, quanto piuttosto di una norma di adeguamento del tutto legittima atteso che viene concesso un lasso temporale di tre/cinque anni dalla sua entrata in vigore per appunto adeguare l’esistente. Il tutto sebbene sarebbe stata pure legittimo intervenire retroattivamente sempre nel rispetto dei criteri di legittimazione dell’azione amministrativa della Regione.
L’altro punto che crea molto attrito, senza tuttavia un chiarimento né tecnico né sociologico né tantomeno di una credibile analisi di impatto sulla società e sulla economia è rappresentato dal cosiddetto distanziamento che si vuole ridurre da 500 a 250 metri.
Atteso che lo strumento del distanziamento rappresenta solo una possibilità di cui dispongono gli Enti locali di intervenire su una offerta di azzardo ritenuta aggressiva al punto da ledere diritti costituzionalmente protetti come il diritto alla salute, art. 32 Cost., proprio la Corte costituzionale recentemente chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità della legge della Regione Puglia, ha ritenuto del tutto legittimo tale strumento posto a presidio del diritto alla salute, che costituisce materia concorrente con lo Stato.
Chiarito, quindi, che lo strumento del distanziometro è del tutto legittimo e che non si tratta di una applicazione retroattiva quanto piuttosto di adeguamento entro i cinque anni successivi in alcuni casi, vi è da chiedersi se la scongiurata legge regionale di modifica della 6/2016 sia essa incostituzionale.
Se il Consiglio regionale solo nel 2016, sulla base di dati oggettivamente rilevati e riconosciuti, ha ritenuto di doversi occupare della materia imponendo determinate prescrizioni, non può questa disposizione essere rivista proprio quando i dati ufficiali sono fortemente incoraggianti nel senso di una maggiore tutela delle fasce sociali più deboli e vulnerabili.
Più di un dubbio sorge in tal senso perché i dati ufficiali narrano una realtà molto diversa di quella, sì aleatoria, di chi vuole la modifica.
È diminuito il consumo, vi sono molte meno persone che si rivolgono ai Serd per denunciare la dipendenza di gioco d’azzardo, i cittadini, avendo più risorse, hanno di conseguenza maggiore capacità economica di affrontare la crisi economica generata dalla pandemia, i giocatori patologici manifestano benefici dalla riduzione di offerta di azzardo a causa della pandemia.
* Consulente della Commissione antimafia
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