Non profit
Piemonte – Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione (BUR n. 41)
di Redazione
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
FINALITÀ, SOGGETTI ED ATTRIBUZIONI
Art. 1.
(Principi e finalità)
1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dallarticolo 45 della Costituzione e dallarticolo 4 dello Statuto, promuove la cooperazione nei vari settori, e ne riconosce il ruolo economico e sociale quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata e per la realizzazione delle pari opportunità, nonchè quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico, delloccupazione e di radicamento territoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, con il concorso delle sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, nonchè degli enti locali, degli enti strumentali regionali e delle forze sociali, favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi, ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.
3. La presente legge definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno, il controllo e lo sviluppo della cooperazione in osservanza delle disposizioni di cui allarticolo 26 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, e stabilisce le finalità, la tipologia degli incentivi e le caratteristiche dei loro destinatari.
Art. 2.
(Destinatari degli interventi)
1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo, nonchè le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
2. Ai fini dellammissione ai benefici legislativi, i soggetti di cui al comma 1, sottoposti alla vigilanza ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:
a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366);
b) essere iscritti allAlbo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dellarticolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;
c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 3.
(Centri di consulenza tecnica)
1. La Regione può incentivare i servizi prestati da appositi centri di consulenza tecnica, di seguito denominati centri, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative.
2. I servizi prestati dai centri a favore delle società cooperative sono definiti dallatto deliberativo di cui al comma 5, lettera b).
3. I centri sono accreditati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale;
b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.
4. I soggetti che costituiscono e partecipano ai centri possono essere le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo o altri soggetti interessati rappresentativi delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dalle Camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura (CCIAA).
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui allarticolo 9, definisce con propria deliberazione:
a) i requisiti, le modalità, ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento e la relativa documentazione;
b) le tipologie dei servizi prestati dai centri;
c) la quantità dei servizi di cui alla lettera b) utili ai fini dellaccreditamento dei centri;
d) lautorità competente al rilascio, alla sospensione o alla revoca dellaccreditamento;
e) i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate;
f) i criteri e modalità di incentivazione dei servizi;
g) le verifiche per il mantenimento dellaccreditamento.
Capo II.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4.
(Tipologia degli incentivi)
1. La Giunta regionale, per le finalità di cui allarticolo 1, può concedere alle cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, nella misura e secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui allarticolo 6.
2. I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alle seguenti finalità:
a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica – gestionale connesse allattività;
b) alla formazione professionale e manageriale dei soci;
c) alla realizzazione di investimenti, allattivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per lesercizio dellattività;
d) allincremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento;
e) allintroduzione ed allo sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;
f) alla creazione di reti commerciali, anche per via telematica;
g) allutilizzo di servizi dei centri di ricerca pubblici e privati per linnovazione di processo e/o di prodotto;
h) alla promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle società cooperative e di fondi di garanzia per il credito;
i) ad agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
l) ad altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale sulla base della ripartizione stabilita, a livello nazionale, dal Ministero competente, nel rispetto dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui allarticolo 6.
Art. 5.
(Garanzia per laccesso al credito)
1. Al fine di favorire laccesso al credito da parte delle cooperative di cui allarticolo 2, comma 1, è istituito un apposito fondo di garanzia.
2. La gestione del fondo avviene mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.
Art. 6.
(Programma degli interventi)
1. In conformità agli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive contenuti nel documento di programmazione economica-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la Giunta regionale, entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui allarticolo 9, approva con propria deliberazione, il programma di interventi, finalizzato a definire:
a) limporto massimo degli incentivi di cui allarticolo 4;
b) le eventuali dimensioni minime e massime delle società cooperative ammissibili;
c) eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali per laccoglimento delle domande;
d) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici già concessi;
e) le procedure di monitoraggio e di valutazione degli interventi.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 stabilisce le modalità applicative della legge, prevedendo in particolare, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale:
a) le procedure e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle domande, i contenuti del progetto di sviluppo delle cooperative o dei consorzi;
b) le tipologie di spese ammissibili e larco temporale di realizzazione;
c) le modalità di rendicontazione delle spese realizzate e di controllo.
3. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 1.
4. Il programma degli interventi è sottoposto al parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui allarticolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000, che si esprime inderogabilmente entro venti giorni dalla richiesta.
Art. 7.
(Attività di promozione)
1. La struttura regionale competente in materia di cooperazione svolge attività di informazione e di promozione agli interessati in merito alla creazione, consolidamento e sviluppo delle cooperative e di iniziative consortili, di concerto con le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.
Art. 8.
(Gestione degli strumenti dintervento)
1. Gli strumenti dintervento di competenza della Regione sono gestiti con le seguenti modalità:
a) gestione diretta;
b) gestione mediante enti strumentali;
c) gestione mediante soggetti terzi.
Capo III.
COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE
Art. 9.
(Composizione e funzionamento)
1. La Commissione regionale della cooperazione è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o lAssessore suo delegato che la presiede;
b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al 31 dicembre dellanno precedente e un componente designato dalle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;
c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
d) un rappresentante dellIstituto ricerche economiche e sociali (IRES);
e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).
2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.
3. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.
4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso lamministrazione regionale).
Art. 10.
(Funzioni)
1. Alla Commissione regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studio della cooperazione, in relazione agli effetti che essa determina nelleconomia regionale e nelloccupazione;
b) proposizione alla Giunta di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;
c) presentazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e sui criteri regionali di concessione degli incentivi in materia di cooperazione;
d) espressione di pareri su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta regionale.
2. La Commissione regionale della cooperazione si avvale dellOsservatorio regionale della cooperazione di cui allarticolo 11.
3. La Commissione regionale è convocata dal Presidente in seduta ordinaria ovvero in seduta straordinaria nel caso presenti richiesta un terzo dei componenti.
4. La struttura regionale competente in materia di cooperazione invia annualmente alla Commissione regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dallarticolo 6.
Capo IV.
OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE
Art. 11.
(Istituzione dellOsservatorio regionale della cooperazione)
1. La Regione Piemonte promuove unattività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore cooperazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede allacquisizione di tutti gli elementi informativi necessari allattuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione attraverso listituzione di un Osservatorio regionale della cooperazione, operante allinterno della struttura regionale competente per la materia.
3. LOsservatorio ha lo scopo di monitorare il fenomeno cooperazione nel territorio piemontese e di quantificarlo in termini di consistenza numerica, di tipologia e di impatto occupazionale.
4. LOsservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore cooperazione nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.
5. Lattività dellOsservatorio regionale della cooperazione è svolta in coerenza con le finalità dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dellOsservatorio nazionale.
6. Per la realizzazione delle attività dellOsservatorio, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonchè esperti del settore, che abbiano competenza in materia di cooperazione.
Art. 12.
(Obiettivi dellOsservatorio)
1. Lattività dellOsservatorio concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) alla programmazione regionale nel settore della cooperazione;
b) alla valutazione dellefficacia degli interventi regionali in materia di cooperazione;
c) alla divulgazione, tra tutti i soggetti interessati, di dati ed elaborazioni per una migliore conoscenza del fenomeno della cooperazione piemontese, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
d) alla diffusione delle informazioni sulla cooperazione presso le istituzioni e le categorie economiche;
e) alla realizzazione del sistema informativo regionale sulla cooperazione, in raccordo con il sistema informativo nazionale.
Art. 13.
(Funzioni dellOsservatorio)
1. LOsservatorio regionale della cooperazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 12, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo della cooperazione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lOsservatorio esercita le seguenti funzioni:
a) cura la raccolta e laggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni esterne in materia di cooperazione;
c) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso lorganizzazione di seminari e convegni di studio sul territorio piemontese.
Art. 14.
(Sistema informativo regionale sulla cooperazione)
1. Il sistema informativo regionale del lavoro del Piemonte (SILP) assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie allattività dellOsservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con losservatorio nazionale.
Capo V.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 15.
(Norme transitorie e finali)
1. Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo istituito dallarticolo 5 e dal fondo di garanzia istituito dallarticolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per linserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione – Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni) affluiscono dal momento dellentrata in vigore della presente legge al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui allarticolo 4, comma 2, lettera c) ed allarticolo 5.
2. Sono fatte salve le domande presentate dalle società cooperative prima dellentrata in vigore della presente legge, alle quali si applicano le norme vigenti allatto di presentazione delle domande.
Art. 16.
(Parere dellUnione europea)
1. In fase di prima attuazione della presente legge, gli interventi di cui allarticolo 4 saranno disposti nel rispetto della regola comunitaria del de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
2. La concessione di ulteriori finanziamenti saranno disposti a seguito del parere favorevole dellUnione europea.
Art. 17.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione.
2. Trascorso un anno dallentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito allistituzione della Commissione di cui allarticolo 9 e dellOsservatorio di cui allarticolo 11 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
3. Trascorsi tre anni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dallarticolo 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo;
b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonchè la descrizione qualitativa e quantitativa, sulla base dellesemplificazione di cui allarticolo 4, comma 2, dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dellesclusione;
d) le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione del fondo di garanzia di cui allarticolo 5 ed il tasso di accesso a tale fondo;
e) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.
4. La relazione di cui al comma 3 fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine allevoluzione dello sviluppo ed incremento del movimento cooperativo attribuibile allattuazione degli interventi legislativi, nonchè in ordine alle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore in relazione allefficacia dei singoli strumenti di incentivazione previsti dalla legge.
Art. 18.
(Abrogazione di norme)
1. A far data dalladozione dei provvedimenti previsti dallarticolo 6, che disciplinano la medesima materia, sono abrogate:
a) la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per linserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione – Abrogazione della l.r. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni);
b) la legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo).
Art. 19.
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione degli interventi previsti dallarticolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 stimati per lanno finanziario 2004 in euro 9.030.000,00, si provvede con le risorse iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) 15101 (Formazione professionale lavoro – Sviluppo dellimprenditorialità – Titolo I – Spese correnti), 15102 (Formazione professionale lavoro – Sviluppo dellimprenditorialità – Titolo II – Spese di investimento), e con le dotazioni dei fondi speciali di cui alle UPB 09011 (Bilancio e finanze – Bilanci Titolo I – Spese correnti) e 09012 (Bilancio e finanze – Bilanci Titolo II – Spese di investimento) del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004, unità che presentano le necessarie disponibiltà.
2. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dallarticolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 per gli anni 2005 e 2006 stimati in euro 9.030.000,00 per ciascun anno, si fa fronte con le risorse delle UPB 15101, 15102, 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 ottobre 2004
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 628
– Presentato dalla Giunta regionale il 10 marzo 2004
– Assegnato alla VII Commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 30 marzo 2004
– Sul testo sono state effettuate consultazioni.
– Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 luglio 2004 con relazione di Gianluca Godio
– Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 2 astenuti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
– Il testo dellarticolo 45 della Costituzione è il seguente:
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce lincremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dellartigianato.”.
– Il testo dellarticolo 4 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 4. (Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione)
La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.
La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.
La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:
– realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
– contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promovendo altresì ladeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;
– adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;
– acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale;
– attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire limpresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dellaffitto;
– agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;
– promuovere lo sviluppo della cooperazione e dellassociazionismo;
– potenziare limpresa artigiana e favorirne lammodernamento;
– coordinare le attività commerciali ed agevolare lorganizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;
– coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, allassistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, allimpiego del tempo libero ed allo sport.”.
– Il testo vigente dellarticolo 26 della l.r. 44/2000 è il seguente:
Art. 26. (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per lincentivazione della cooperazione;
c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare loccupazione del comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni per favorire laccesso al credito delle cooperative;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.
2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:
a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in coofinanziamento con lUnione europea ed altri soggetti;
b) lOsservatorio della cooperazione;
c) gli interventi per ladeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;
d) gli interventi di garanzia per lottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;
e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nellesercizio dellattività delle imprese cooperative;
f) gli interventi finalizzati alla crescita dellattività di impresa in forma cooperativa.
Note allarticolo 2
– Il testo vigente dellarticolo 223-sexiesdecies, comma 1, delle disposizioni per lattuazione del codice civile e disposizioni transitorie è il seguente:
Art. 223-sexiesdecies.
Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.”.
Note allarticolo 6
– Il testo vigente dellarticolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 è il seguente:
Art. 19. (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)
1. (omissis)
2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nellambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta allorgano regionale competente alladozione dellatto.”.
Note allarticolo 9
– Il testo della l.r. 33/1976 è pubblicato sul BUR del 13 luglio 1976, n. 29.
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it