Lavoro sociale

Piccola guida per l’iscrizione all’albo delle professioni pedagogiche

All'avvicinarsi del 6 agosto, data prevista per presentare domanda di iscrizione al nuovo albo degli educatori e a quello dei pedagogisti, si moltiplicano le domande. Un vademecum che rilegge le norme passo a passo, per fare chiarezza

di Massimiliano Malè

Serviva proprio un nuovo albo? Certamente se ne poteva fare a meno, ma dal momento che la maggior parte delle professioni è tutelata da un ordine e prevede un albo, è apparso opportuno che anche quelle del pedagogista e dell’educatore professionale socio pedagogico abbiano un ordine, che tuteli la professione e che al contempo garantisca la qualità dei professionisti che vi appartengono.

A cosa serve l’ordine

Ed è su quest’ultimo punto, la qualità dei professionisti, che deve puntare l’albo. Infatti sul punto – parlo da antico educatore e pedagogista, ma anche da dirigente e da rappresentante del mondo delle cooperative – la formazione accademica è ancora fragile e troppo slegata dal mondo del lavoro.

La legge certamente non è ben scritta, ma l’ordine potrà essere utile se saprà risolvere le carenze che affliggono la formazione di base delle professioni pedagogiche e se saprà stabilire un dialogo con l’ordine degli educatori professionali socio sanitari

Massimiliano Malè

Se l’ordine saprà da un lato cogliere le carenze che affliggono la formazione di base delle professioni pedagogiche, accorciando le distanze tra mondo del lavoro e università, e dall’altro se saprà stabilire un proficuo dialogo con l’ordine degli educatori professionali socio sanitari, al fine di costruire meccanismi per la portabilità o l’interoperabilità (se mi si passa il termine) delle due professioni, allora questa legge non proprio ben scritta avrà avuto un ruolo davvero utile. Viceversa, sarà un altro inutile orpello burocratico che graverà sul già complicato mondo dei servizi e una ulteriore complicazione nella vita non semplice degli educatori.

Cosa succederà nelle prossime settimane (o mesi)?

In questo articolo cercherò di chiarire cosa succederà nelle prossime settimane a chi svolge l’attività di educatore professionale socio pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia a seguito della legge 55/2024. D’ora in poi li citerò in acronimo come Ep. Non mi addentrerò invece nella professione di pedagogista, in quanto i relativi aspetti procedurali sono del tutto analoghi a quelli degli Ep.

Chiariamo subito che dall’entrata in vigore della Legge 55, cioè dallo scorso 8 maggio, gli albi sia dei pedagogisti sia degli Ep sono istituiti per legge. Gli albi quindi esistono già, ma sono per ora dei quaderni vuoti. Diversa invece la situazione per gli ordini, che saranno istituiti solo successivamente con decreto del ministero della Giustizia, sentiti il Consiglio Nazionale (dei presidenti, art. 6, comma 2, ndr) e le associazioni nazionali delle
professioni pedagogiche.

Le fasi preliminari per la costituzione dell’albo

Quella che segue è una lettura analitica della norma da cui si ricava il percorso – lo dico fin da subito, molto poco logico e non privo di ambiguità – di implementazione dell’ordine. Le fasi saranno più o meno le seguenti:

a) dal momento che non esiste ancora l’ordine, sarà un commissario che entro il 6 agosto, raccoglierà le domande di coloro che intendono iscriversi agli albi, già istituiti ma vuoti;

b) il commissario verificherà i requisiti di chi presenta la domanda e pubblicherà gli elenchi di coloro che possiedono i requisiti per l’iscrizione agli albi: non è esplicitata la scadenza entro cui avverrà la pubblicazione degli elenchi;

c) entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, indirà le elezioni del presidente regionale (presidente di un ordine che non è ancora stato
istituito, ndr), previa raccolta delle candidature – immagino – tra coloro che sono già presenti negli elenchi. Inoltre, provvede ad altri – non noti – adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali. A questo punto, immagino che i presidenti regionali verranno convocati dal ministro della
Giustizia, per ultimare le fasi di costituzione formale e primo insediamento del consiglio nazionale, già istituito dall’art. 8 (ma l’ordine fino a quando il ministro non lo decreterà non è ancora istituito).


Solo dopo tutta questa non proprio brevissima processione di adempimenti, con decreto del ministro della Giustizia si potranno avviare le fasi di costituzione degli ordini regionali. Fino a quel momento, e ci vorrà del tempo, l’ordine non potrà essere operativo. 

Ovviamente in questo periodo di latenza non sarà nemmeno possibile presentare domanda di iscrizione per coloro che i requisiti li avranno maturati successivamente al 6 agosto 2024, persone che potranno tuttavia di certo svolgere la professione, dal momento che l’ordine non avrà ancora l’effettività necessaria né per procedere alla valutazione di requisiti dei richiedenti, né per poter contestare l’abuso di professione.

Una nota per la Pubblica amministrazione

Questa cosa andrà ben spiegata alle Pubbliche amministrazioni e agli organismi di vigilanza, onde evitare che venga fin da subito richiesta l’iscrizione all’albo, quando in realtà siamo solo in una fase preliminare della sua implementazione.

Si sottolinea che tutti coloro che si sono laureati ai sensi del D. Lgs 65/17, dopo il 6 agosto 2024 non potranno presentare domanda di iscrizione fino al termine dell’implementazione.

È plausibile che una volta istituito l’ordine, quindi, saranno anche definiti con chiarezza i canali per fare domanda, nonché l’ammontare del contributo di iscrizione e le relative scadenze e a quel punto non sarà più discutibile l’obbligatorietà anche della domanda di iscrizione. 

Questa cosa andrà ben spiegata alle Pubbliche amministrazioni e agli organismi di vigilanza, onde evitare che venga fin da subito richiesta l’iscrizione all’albo

Chi ha l’obbligo e a quale albo

Una premessa: avendo i requisiti – che vedremo in sintesi in seguito – è sempre possibile iscriversi ad entrambi gli albi. Detto questo, è bene evidenziare che l’iscrizione all’albo dei pedagogisti o degli Ep dipende esclusivamente dall’attività che si svolge.

Se un professionista è assunto in qualità di Ep, svolge il lavoro di Ep e se possiede i requisiti per la professione di Ep è necessario che si iscriva all’albo degli Ep. Immaginiamo però che quell’Ep abbia una laurea abilitante anche per la professione di pedagogista: in questo caso potrà, se vuole, iscriversi anche all’albo dei pedagogisti. Nel caso in cui però non svolga la professione di pedagogista, l’iscrizione a quell’albo è possibile ma non è obbligatoria. Insomma, deve essere ben chiaro che è obbligatorio iscriversi – avendone i requisiti – solo all’albo della professione effettivamente svolta

L’iscrizione all’albo dei pedagogisti o degli Ep dipende esclusivamente dall’attività che si svolge. È obbligatorio iscriversi, insomma, solo all’albo della professione effettivamente svolta

Coloro che invece, indipendentemente dai requisiti professionali, svolgono attività non di Ep, come per esempio di operatore socio pedagogico, oppure di assistente educativo, o analoghe attività e hanno quindi un inquadramento diverso da quello dell’Ep, non sono tenuti a iscriversi all’albo, nemmeno se possiedono i requisiti. 

Essere laureati in pedagogia o in scienze dell’educazione, chiaramente, non comporta necessariamente il fatto di praticare la professione di pedagogista, di educatore professionale o di educatore dei servizi per l’infanzia, esattamente come accade a laureati in medicina o in psicologia che, se non fanno i medici o gli psicologi ma svolgono altre professioni, non sono tenuti ad iscriversi al loro ordine.


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Coordinatori, responsabili e direttori

Infine coloro che hanno incarichi di coordinatore, o di responsabile, o di direttore, non sono tenuti a iscriversi ad alcun albo, salvo che la professione sia il requisito preliminare per ricoprire quel preciso incarico.

Se per fare il coordinatore di un determinato servizio è richiesta, per esempio, la figura del pedagogista, è evidente che l’iscrizione all’ordine sarà necessaria. Diversamente se è richiesto il mero possesso della laurea in pedagogia, non sarà necessaria alcuna iscrizione all’albo.

Ovviamente in quest’ultimo caso è escluso che quel coordinatore possa svolgere attività di pedagogista o altra attività delle professioni pedagogiche.  Insomma –repetita iuvant – l’obbligo di iscrizione è necessario per praticare la professione, mentre non c’è nessun obbligo per il mero possesso del titolo svolgendo un’attività che rispecchia la professione ordinistica.

Bigino minimo dei requisiti dell’Ep

  1. Requisiti sempre validi

I requisiti dell’Ep sempre validi (e che sempre consentiranno l’iscrizione all’albo, quindi non solo entro il 6 agosto ma anche quando l’albo e l’ordine saranno definitivamente implementati) sono quelli già in essere e previsti dalla L. 205/17 ai commi 595, 597 e 598. Non illustrerò in dettaglio i suddetti commi, esistono numerosi articoli tra il 2018 e il 2019 che li spiegano bene, e i requisiti previsti sono già da sei anni applicati. In ogni caso, per fare una carrellata veloce, possono fare l’Ep tutti coloro che hanno la laurea in Scienze dell’Educazione CL 19; coloro che avendo almeno tre anni di lavoro di educatore al 01/01/2018 o, parimenti, o essendo in possesso del diploma di scuola magistrale, rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002, hanno anche svolto – vale per entrambi i casi – il corso intensivo universitario di 60 CFU; coloro che, indipendentemente da titolo di studio posseduto, al 01/01/2018 avevano oltre 50 anni di età e dieci anni di esperienza come educatore, ovvero meno di 50 di età e venti anni di esperienza.

  1. Requisiti validi fino al 6 agosto

In questo momento girano numerose teorie al riguardo, molte delle quali decisamente dubbie. Infatti nonostante la legge non disponga una sanatoria o delle chiare deroghe, è presente un articolo che riporta disposizioni transitorie, per cui potrebbe essere opportuno perfezionare ora la domanda proprio per cercare di rientrare nelle più larghe maglie previste dal regime transitorio.

Tra questa maglie larghe potrebbero rientrare i titoli regionali previsti dal D. Lgs. 65/17, art. 14, in tema di educatori dei servizi per l’infanzia. Purtroppo trattandosi di un Decreto Legislativo non sono dettagliati la miriade di titoli validi individuati dalle diverse regioni. Questa carenza rende certamente complicata la presentazione della domanda di iscrizione, che dovrebbe riportare la fonte normativa in base alla quale si sta svolgendo l’attività, mentre secondario appare, in questo caso il titolo di studio.

Inoltre nel regime transitorio rientrerebbero anche i laureati in Scienze dell’Educazione e della Formazione con classe di laurea 19 (ex 18). In passato la classe di Scienze dell’Educazione era la 18, ma a tutti gli effetti oggi è equiparata alla classe 19, per cui rientra nel requisito previsto dal D.Lgs. 65/17, ed è già di per sé abilitante alla professione e relativa iscrizione all’albo.

  1. Il requisito principale che non esiste (ancora)

All’art. 4 è prevista la laurea principe per svolgere l’attività di Ep. Si tratta di una laurea triennale, che prevede l’esame di abilitazione a seguito di tirocinio. Detto esame è precedente alla discussione della tesi, rendendo in questo modo il titolo di laurea direttamente abilitante senza ricorrere a un successivo esame di abilitazione. Il fatto è che questo esame è tenuto alla presenza di un componente designato dall’ordine professionale: dal momento che l’implementazione dell’albo non è ancora terminata, questo requisito resterà per un certo periodo solo nella norma.

  1. Laurea in Educatore Professionale SNT 2

La sola laurea in Educatore Professionale Socio Sanitario di cui alla Legge 205, art. 1 comma 596, senza gli ulteriori requisiti dei commi 595, 597 e 598, non dovrebbe (l’uso del condizionale è consuetudine) consentire l’iscrizione all’albo della Legge 55. Questo non impedisce affatto a questi professionisti di svolgere la professione di educatore professionale socio sanitario – che differisce da quella socio pedagogica per la cifra sanitaria e riabilitativa di cui non tratto in questa sede – ma, salvo eventuali specifiche aperture regionali (di cui non ho contezza) di cui al già citato art. 14 del  D.Lgs. 65/17, non potranno svolgerla in qualità di educatori per l’infanzia di cui al decreto appena citato.

  1. Gli iscritti agli elenchi speciali

Gli Ep con requisiti socio pedagogici che, in base al comma 537 dell’art. 1 della L. 145/18, sono iscritti all’albo TSRM-PSTRP, cioè quello delle professioni sanitarie, possono continuare a rimanere iscritti in quell’albo, continuando regolarmente a svolgere l’attività di Ep socio sanitario. Tale iscrizione infatti consente pienamente di svolgere la professione socio sanitaria (alcuni limiti sono relativi ai soli concorsi pubblici per titoli), nulla vieta loro, se hanno i requisiti, di iscriversi anche agli albi istituiti dalla Legge 55/24. 

Conclusioni

Nonostante la lettura puntuale e combinata con le altre norme consenta di chiarire alcuni dubbi, bisogna considerare che potranno prevalere interpretazioni diverse in base al giudizio del commissario, del ministro della Giustizia e anche del nascente consiglio nazionale dell’ordine.Risulta quindi opportuno in questa fase suggerire a tutti coloro che non sono ancora iscritti a nessun albo e svolgono l’attività di Ep di provare a fare domanda di iscrizione. Lo stesso suggerimento potrebbe essere valido anche per coloro che non possedendo i requisiti per iscriversi all’albo e non svolgendo propriamente l’attività di Ep, vogliono tentare un riconoscimento nella fase transitoria.

Foto di Sebastian Pandelache su Unsplash 

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