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Piano quinquennale per l’Istituzione di asili-nido comunalicon il concorso dello Stato.
di Redazione
Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (in Gazz. Uff., 15 dicembre 1971, n.
316). — Piano quinquennale per l’Istituzione di asili-nido comunali
con il concorso dello Stato.
Art. 1.
L’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni,
nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio
sociale di interesse pubblico.
Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea
custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla
famiglia e anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel
quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la
gestione di almeno 3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni
fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.
Omissis.
Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente
o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.
Art. 2.
Ai fini di cui alla presente legge è istituito uno speciale fondo
per gli asili-nido, iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della sanità.
Il fondo viene ripartito dal Ministro per la sanità tra le regioni
entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri
previsti dall’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa
ai provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto
ordinario. Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo
negli anni successivi.
Art. 3.
Il Ministero della sanità verifica lo stato di attuazione dei piani
annuali degli asili-nido.
Art. 4.
Per la costruzione e la gestione di asili-nido i comuni o consorzi
di comuni possono richiedere l’erogazione dei contributi di cui alla
presente legge inoltrando domanda alla regione entro il 30 aprile di
ogni anno, secondo le norme stabilite dalla regione stessa.
Art. 5.
Le regioni sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai
consorzi di comuni elaborano il piano annuale degli asili-nido
fissando la priorità di intervento e le norme e i tempi di
attuazione.
Il piano regionale è trasmesso al Ministero della sanità entro il
31 ottobre di ogni anno.
Art. 6.
La regione, con proprie norme legislative, fissa i criteri generali
per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido,
tenendo presente che essi devono:
1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per
localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle
famiglie;
2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle
rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;
3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a
garantire l’assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;
4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da
garantire l’armonico sviluppo del bambino.
Art. 7.
La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie
locali ed in via transitoria, fino all’istituzione di queste ultime,
all’ufficiale sanitario del comune dove ha sede l’asilo-nido.
Art. 8.
[A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento
l’aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo
adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria
invalidità e vecchiaia gestita dall’I.N.P.S. o da altri enti
previdenziali, nonché il contributo dovuto dai datori di lavoro ai
fondi speciali di previdenza gestiti dall’I.N.P.S. e sostitutivi
della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidità e
vecchiaia.
L’Istituto nazionale della previdenza sociale avrà cura di tenere
separata contabilità dell’ammontare dei contributi riscossi a norma
del comma precedente].
Art. 9.
Lo speciale fondo per gli asili-nido di cui all’articolo 2 viene
alimentato per il quinquennio 1972-76:
a) dai contributi di cui al precedente articolo 8 che l’I.N.P.S.
verserà semestralmente al bilancio dello Stato con imputazione ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata ;
b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70
miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l’anno 1972, 12 miliardi
per l’anno 1973, 14 miliardi per l’anno 1974, 16 miliardi per l’anno
1975 e 18 miliardi per l’anno 1976.
Art. 10.
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge per
l’anno finanziario 1972 si provvede:
a) con le somme che affluiscono allo stato di previsione
dell’entrata ai sensi della lettera a) del precedente articolo 9;
b) quanto a lire 10 miliardi con riduzione per corrispondente
importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
Omissis.
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