Politica

Piani regolatori, le deroghe alle onlus

Edilizia/ Quali regole seguono i Comuni?

di Redazione

Sono il rappresentante legale dell?associazione Diaconia onlus, associazione di volontariato proprietaria di un terreno agricolo: può l?associazione realizzare strutture finalizzate ai propri scopi in deroga alle destinazioni urbanistiche e agli indici di costruzione? Qual è la normativa di riferimento?
Michele Altieri – Cicciano (NA)

Il diritto di edificare spettante al proprietario del suolo viene regolamentato dalla pubblica amministrazione che, mediante appositi strumenti come il piano urbanistico e il regolamento edilizio, esercita un controllo sull?assetto del territorio e sul relativo sviluppo. Tale normativa ha efficacia erga omnes, pertanto è valida anche nei confronti dell?ente non profit che intenda realizzare un immobile per il soddisfacimento dei propri scopi statutari. In tali casi è utile in via preliminare richiedere al competente ufficio comunale un certificato di destinazione d?uso dell?immobile, al fine di accertarne l?effettiva classificazione. Nel caso in cui il terreno sia edificabile, dovrà essere richiesto il permesso di costruire presso il Comune di riferimento (per gli interventi minori sarà sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività ex art. 1, c. 6, l. 443/2001); l?ente pubblico dovrà esaminare la richiesta entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta; la decisione finale spetta al dirigente o al responsabile dell?ufficio entro 15 giorni dalla proposta formulata dal responsabile dell?istruttoria o dall?esito dell?eventuale conferenza dei servizi.

In ogni caso l?ente non profit potrà prendere visione della normativa urbanistica locale (pianificazione urbanistica etc.) e valutare se essa preveda o meno la possibilità di ottenere concessioni o autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici e in caso affermativo verificare a quali condizioni. Laddove vi siano le condizioni potrà essere presentata al Comune di riferimento una apposita richiesta, corredata da tutti i documenti all?uopo occorrenti, che sarà esaminata ed eventualmente approvata dallo stesso Comune.

Una possibilità analoga di concessione in deroga è tra l?altro prevista dalla l. 104/1992, «Legge quadro per l?assistenza, l?integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» che, all?art. 10 comma 6, così recita «l?approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi e ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all?uso effettivo dell?immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell?uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell?area».

In tali casi dunque si rende necessario l?adozione da parte del singolo Comune di varianti al piano regolatore generale da adottarsi in base alla normativa della l. 1150/1942 e delle singole leggi regionali, attività che può essere stimolata, mediante la presentazione di richiesta, da parte del cittadino titolare di diritti su un?area o un soggetto portatore di interessi generali.

Angela Borghinicultrice di Diritto civile università di Pisa

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