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Persone giuridiche private: Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione (GU n. 022 serie speciale N. 3 del 01/06/1991)

di Redazione

REGIONE: Abruzzi
LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1991, n. 6 (GU n. 022 SERIE SPECIALE N. 3 del 01/06/1991 – BU Abruzzi n. 007 del 22/03/1991)
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE: “NORME DI ORGANIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLA REGIONE”.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1. FINALITÀ

1 . LA PRESENTE LEGGE DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN ORDINE ALLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE, DELEGATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 15 DEL CITATO DECRETO.

2 . LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO ESERCITATE NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE FONDAZIONI E DELLE ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO LE CUI FINALITÀ STATUTARIE SI ESAURISCONO NELL’AMBITO DELLA REGIONE ABRUZZO E CHE OPERINO NELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE DI CUI ALL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 2. FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE

1 . NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ISTITUZIONI DI CUI ALL’ART. 1, SECONDO COMMA, LA REGIONE ESERCITA LE SEGUENTI FUNZIONI AMMINISTRATIVE:

a) RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA PRIVATA, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL CODICE CIVILE;

b) APPROVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, AI SENSI DELL’ART. 16 DEL CODICE CIVILE;

c) AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI IMMOBILI, ALL’ACCETTAZIONE DI DONAZIONE O EREDITÀ, AL CONSEGUIMENTO DI LEGATI, AI SENSI DELL’ART. 17 DEL CODICE CIVILE;

d) DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL’ART. 27 DEL CODICE CIVILE;

e) DEVOLUZIONE DEI BENI RESIDUALI DALLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DELLE PERSONE GIURIDICHE ESTINTE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CODICE CIVILE E CON LE MODALITÀ DI CUI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE STESSO.

2 . NEI CONFRONTI DELLE SOLE FONDAZIONI LA REGIONE ESERCITA INOLTRE LE SEGUENTI ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE:

a) CONTROLLO E VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 25 DEL CODICE CIVILE;

b) COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ O UNIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI PIÙ FONDAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL CODICE CIVILE;

c) TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 26 DEL CODICE CIVILE.

ART. 3. COMPETENZA ALL’ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI

1 . I PROVVEDIMENTI INERENTI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 2 SONO ADOTTATI DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CON PROPRIO DECRETO MOTIVATO, SENTITA LA GIUNTA REGIONALE.

2 . GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CONCERNENTI LE FUNZIONI DI CUI ALLE LETTERE D) ED E) DEL PRIMO COMMA DELLO ART. 2 ED ALLE LETTERE B) E C) DEL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, SONO SOGGETTI ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

3 . IL DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO DI PERSONALITÀ GIURIDICA, NONCHÉ IL DINIEGO DELL’APPROVAZIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLE LETTERE B), C) E D) DEL PRIMO COMMA DELL’ART. 2 SONO ESPRESSI DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CON PROPRIO DECRETO MOTIVATO, SENTITA LA GIUNTA REGIONALE.

ART. 4. SERVIZIO COMPETENTE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ ISTRUTTORIE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI

1 . L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA ED I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE SONO CURATI, CON LE MODALITÀ INDICATE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI E NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DAL SERVIZIO GABINETTO DEL SETTORE AFFARI DELLA PRESIDENZA, CHE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI DELLA PRESENTE LEGGE VIENE SEMPLICEMENTE DEFINITO “SERVIZIO”.

ART. 5. MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL RICONOSCIMENTO

1 . LA DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO, INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEVE ESSERE REDATTA SU CARTA DA BOLLO E SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA ISTITUZIONE INTERESSATA, ALL’UOPO DELEGATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE PURE DEVE ESSERE ALLEGATO IN COPIA AUTENTICA.

2 . ALLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE ALTRESÌ ALLEGATI:

a) COPIA AUTENTICA DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO;

b) RELAZIONE SULLO STATO PATRIMONIALE, LE RELATIVE RENDITE E GLI ALTRI MEZZI FINANZIARI DI CUI L’ISTITUZIONE DISPONE, IL TUTTO CORREDATO DI IDONEA DOCUMENTAZIONE;

c) COPIA DELL’ULTIMO BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO, NONCHÉ DELL’ULTIMO CONSUNTIVO APPROVATO;

d) RELAZIONE DELL’ATTIVITÀ EVENTUALMENTE GIÀ SVOLTA IN PRECEDENZA E SU QUELLA CHE SI INTENDE SVOLGERE;

e) ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI COMPLETO DI DATI ANAGRAFICI;

f) OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE A DIMOSTRARE PIÙ COMPIUTAMENTE LO SCOPO DELLA ISTITUZIONE ED I MEZZI PATRIMONIALI PER PROVVEDERVI.

3 . L’ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO DEVONO ESSERE CONFORMI A QUANTO STABILITO DAL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PERSONE GIURIDICHE ED IDONEI AD ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO E LA CORRETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’ISTITUZIONE.

4 . IL SERVIZIO, ESPERITE LE VERIFICHE PRELIMINARI SULLA REGOLARITÀ DELLA DOMANDA, RICHIEDE, SE NECESSARIO, ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONI E LE TRASMETTE, UNITAMENTE AGLI ALLEGATI, ALLE STRUTTURE REGIONALI INTERESSATE PER MATERIA IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ DELL’ENTE, LE QUALI ESPRIMONO MOTIVATO PARERE SULLA RICHIESTA, PER QUANTO DI LORO COMPETENZA.

5 . ACQUISITI I PARERI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, VALUTATA LA RICHIESTA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FINALITÀ ED ALLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ NONCHÉ ALLA CONGRUITÀ DEI MEZZI IN RELAZIONE AI FINI STATUTARI, IL SERVIZIO PREDISPONE, CON MOTIVATA RELAZIONE, GLI ATTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA, OVVERO PER IL DINIEGO DEL RICONOSCIMENTO STESSO.

6 . QUALORA DALL’ISTRUTTORIA, COME PRIMA DESCRITTA, SI EVIDENZI CHE I MEZZI FINANZIARI DI CUI L’ISTITUZIONE DISPONE NON SONO SUFFICIENTI, LA GIUNTA REGIONALE PUÒ CONDIZIONARE IL RICONOSCIMENTO ALLA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE VINCOLATO IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE MEDESIMA, STABILENDONE L’ENTITÀ E LE MODALITÀ.

7 . IN CASO DI COMUNICAZIONI RELATIVE AD ATTI CON I QUALI VENGONO DISPOSTE FONDAZIONI O DONAZIONI E LASCITI IN FAVORE DI ENTI DA ISTITUIRE, IL SERVIZIO ISTRUISCE LA RELATIVA PRATICA AL FINE DEL RICONOSCIMENTO D’UFFICIO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI CUI ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE.

ART. 6. MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI APPROVAZIONE DI MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

1 . LA DOMANDA PER L’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DEVE ESSERE REDATTA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 5, PRIMO COMMA, E TRASMESSA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DELIBERAZIONE DI TALI MODIFICHE DA PARTE DELL’ORGANO COMPETENTE DELLA PERSONA GIURIDICA.

2 . ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATO:

a) COPIA AUTENTICA DELLA DELIBERAZIONE DI MODIFICA, DALLA QUALE RISULTI ESPRESSAMENTE CHE LA STESSA È STATA ASSUNTA NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALL’ART. 21 DEL CODICE CIVILE;

b) CERTIFICATO ATTESTANTE L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA, AI SENSI DELL’ART. 33 DEL CODICE CIVILE.

3 . I PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE O DI DINIEGO DELLE MODIFICAZIONI SONO PREDISPOSTI DAL SERVIZIO CON LE MEDESIME MODALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5.

ART. 7. MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO ACQUISTO DI IMMOBILI, ALL’ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, EREDITÀ O LEGATI

1 . LA DOMANDA CON LA QUALE SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI BENI IMMOBILI, ALL’ACCETTAZIONE DI DONAZIONI, EREDITÀ O LEGATI, REDATTA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 5, PRIMO COMMA, DEVE AVERE IN ALLEGATO:

a) COPIA AUTENTICA DELLA DELIBERAZIONE DI ACQUISTO O ACCETTAZIONE ADOTTATA DALL’ORGANO COMPETENTE A NORMA DI STATUTO;

b) COPIA AUTENTICA DELL’ATTO DI DONAZIONE O DEL VERBALE DI PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO, NEI RISPETTIVI CASI;

c) DOCUMENTATA DESCRIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE DELLA PERSONA GIURIDICA, CONDIZIONI ED OPPORTUNITÀ ALL’ACQUISTO OD ACCETTAZIONE, DESTINAZIONE DEI BENI ED ENTITÀ DEGLI STESSI ATTESTATA CON PERIZIA STRAGIUDIZIALE;

d) CERTIFICATO ATTESTANTE L’AVVENUTA REGISTRAZIONE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, AI SENSI DELL’ART. 33 DEL CODICE CIVILE, OVVERO LA RICEVUTA DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEI SUCCESSIVI ATTI PREVISTI DALL’ART. 34 DEL CODICE CIVILE, OVVERO LA RICEVUTA DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE.

2 . NEI CASI IN CUI, A NORMA DI LEGGE, NON SIA NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE, I LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA PERSONA GIURIDICA DEVONO COMUNQUE DARE COMUNICAZIONE ALLA REGIONE DELL’ACQUISTO O DELL’ACCETTAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI.

3 . PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE LA REGIONE, AI SENSI DELL’ART. 5, SECONDO COMMA, DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE, RACCOGLIE, SE NECESSARIO, LE OPPORTUNE INFORMAZIONI E SENTE, QUANDO TRATTASI DI ATTI DI ULTIMA VOLONTÀ, COLORO AI QUALI PER SUCCESSIONE SAREBBERO DEVOLUTI I BENI LASCIATI ALLA PERSONA GIURIDICA, PROVVEDENDO ANCHE ALL’AFFISSIONE DI UN AVVISO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE NEL QUALE È APERTA LA SUCCESSIONE. DETTO AVVISO DEVE CONTENERE IL NOME DEL DISPONENTE E DELLA PERSONA GIURIDICA BENEFICIATA, NONCHÉ L’ENTITÀ E L’OGGETTO DEL LASCITO.

4 . I PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE OVVERO DI DINIEGO ALL’ACCETTAZIONE SONO PREDISPOSTI DAL SERVIZIO CON LE MEDESIME MODALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5.

ART. 8. MODALITÀ PER L’ESTINZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE E LA DEVOLUZIONE DEI BENI RESIDUALI

1 . L’ISTANZA CON LA QUALE QUALUNQUE INTERESSATO PUÒ RICHIEDERE L’ESTINZIONE DI UNA PERSONA GIURIDICA, INDIRIZZATA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEVE INDICARE L’ESISTENZA DELLE CAUSE DI ESTINZIONE PREVISTE DALL’ART. 27 DEL CODICE CIVILE E DEVE ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LE STESSE.

2 . AI SENSI DELLO STESSO ART. 2, SECONDO COMMA, LA REGIONE PUÒ DICHIARARE L’ESTINZIONE ANCHE D’UFFICIO.

3 . CONTESTUALMENTE ALLA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DEVE ESSERE DISPOSTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E 37 DEL CODICE CIVILE, ANCHE IN ORDINE ALLA DEVOLUZIONE DEI BENI DALLA PERSONA GIURIDICA ESTINTA RESIDUATI DALLA FASE DI LIQUIDAZIONE PREVISTA DALL’ART. 30 DEL CODICE CIVILE E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE (ARTICOLI 11 E 12).

4 . IL SERVIZIO PROVVEDE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE E DI DEVOLUZIONE DI BENI CON DECRETO MOTIVATO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, SENTITA LA GIUNTA STESSA, DOPO AVER ACQUISTO I PARERI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5.

ART. 9.

MODALITÀ PER IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SULLA AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI SONO ESERCITATE DALLA GIUNTA REGIONALE, PER QUANTO ATTIENE ALLE COMPETENZE DELEGATE ALLE REGIONI, SECONDO LE PRESCRIZIONI E LE MODALITÀ DI CUI ALLO ART. 25 DEL CODICE CIVILE.

2. A TAL FINE LE FONDAZIONI INVIANO ANNUALMENTE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, IMMEDIATAMENTE DOPO L’APPROVAZIONE, COPIA DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI NONCHÉ L’AGGIORNAMENTO DELLO STATO PATRIMONIALE CORREDATI DI UNA DETTAGLIATA RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA E SU QUELLA CHE INTENDONO SVOLGERE.

3. LE FONDAZIONI SONO TENUTE A TRASMETTERE ALLA REGIONE OGNI NOTIZIA O DOCUMENTO CHE VENGA RICHIESTO AL FINE DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 10. MODALITÀ PER IL COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ UNIFICAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE E TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI

1 . LA REGIONE PUÒ DISPORRE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PIÙ FONDAZIONI O L’UNIFICAZIONE DELLA LORO AMMINISTRAZIONE NONCHÉ LA TRASFORMAZIONE DELLE FONDAZIONI, AI SENSI RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTICOLI 26 E 28 DEL CODICE CIVILE, SENTITI I LEGALI RAPPRESENTANTI E GLI AMMINISTRATORI DELLE FONDAZIONI INTERESSATE.

2 . I RELATIVI PROVVEDIMENTI DI COORDINAMENTO, UNIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE SONO PREDISPOSTI DAL SERVIZIO CON LE MEDESIME MODALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE ART. 5.

3 . LA REGIONE, ANCHE IN ATTUAZIONE DEL PROPRIO STATUTO, PROMUOVE LA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI RICONOSCIUTI AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE, VALENDOSENE ANCHE PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLA REGIONE E GLI ENTI PUBBLICI SUB-REGIONALI.

ART. 11. RELAZIONE ANNUALE SULLA ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI ENTI RICONOSCIUTI

1 . È RICONOSCIUTO ALLA REGIONE L’IMPEGNO DI VERIFICARE L’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI ENTI CUI HA CONCESSO LA PERSONALITÀ GIURIDICA.

2 . A TAL FINE GLI ENTI RICONOSCIUTI FANNO PERVENIRE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ENTRO IL 30 MARZO DI OGNI ANNO, UN’ESAURIENTE RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO PRECEDENTE.

3 . LA REGIONE HA LA FACOLTÀ DI RICHIEDERE AGLI ENTI OGNI ULTERIORE NOTIZIA O DOCUMENTAZIONE INERENTE A QUANTO PREVISTO DAI PRECEDENTI COMMI.

ART. 12. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

1 . IL DECRETO, EMANATO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA, È SOGGETTO ALLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 641, NELLA MISURA STABILITA DALLE NORME STATALI, DA VERSARSI CON LE MODALITÀ PREVISTE DAGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL CITATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

2 . IL SERVIZIO PROVVEDERÀ A RICHIEDERE ESPRESSAMENTE TALE VERSAMENTO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ISTITUZIONE, ALL’ATTO DELL’APPROVAZIONE DEL DECRETO DA PARTE DELL’ORGANO DI CONTROLLO. LA COPIA DELLA RICEVUTA DI DETTO VERSAMENTO DOVRÀ ESSERE INVIATA DALLA ISTITUZIONE AL SERVIZIO CHE NE HA FATTO RICHIESTA PER ESSERE ALLEGATA AL DECRETO CHE SOLO ALLORA POTRÀ ESSERE PUBBLICATO E NOTIFICATO, IN QUANTO SINO AD ALLORA INEFFICACE AI SENSI DELLO ART. 8 DEL CITATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 641/72.

3 . UNITAMENTE ALLA COPIA DELLA RICEVUTA DI CUI AL PRECEDENTE SECONDO COMMA DEVE PERVENIRE ALL’UFFICIO UNA MARCA DA BOLLO CHE È APPLICATA ALL’ORIGINALE DEL DECRETO, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DEL CITATO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 641/72.

ART. 13. PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

1 . I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANATI IN ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE SONO PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

2 . TUTTI I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLA REGIONE AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE DEVONO ESSERE COMUNICATI AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA PERSONA GIURIDICA INTERESSATA NONCHÉ AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NEI CASI PREVISTI DAL CODICE CIVILE E DALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.
LA PRESENTE LEGGE SARÀ PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE. È FATTO OBBLIGO, A CHIUNQUE SPETTI, DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO.

L’AQUILA, 6 MARZO 1991
SALINI

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