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Personalità giuridica: la stabilirà il notaio

Riforma codice civile - mini quida a puntate: cominciamo da quella che dovrebbe essere la nuova modalità di acquisizione del riconoscimento giuridico di un ente

di Redazione

Il progetto di riforma del Codice civile in tema di enti non societari dovrebbe focalizzarsi su alcuni principi cardine che il nostro esperto di diritto tributario, Antonio Cuonzo, sintetizzerà questa settimana e la prossima. Cominciamo da quella che dovrebbe essere la nuova modalità di acquisizione del riconoscimento giuridico di un ente.

L?ottenimento della personalità giuridica consegue per l?ente la piena capacità giuridica, che si evidenzia in modo essenziale e preliminare con una limitata responsabilità a carico dei soggetti che muovono lo stesso ente. Fatta la premessa, cerchiamo di ripercorre il sistema di riconoscimento cosiddetto ?concessorio? che, secondo il progetto di riforma, potrebbe venir meno (lasciando il posto a un riconoscimento cosiddetto ?normativo?) semplificando la fase costitutiva dell?ente. Oggi, per ottenere il riconoscimento, è necessario seguire le disposizioni del dpr n. 361/00 che prevedono essenzialmente che una domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell?ente, sia presentata alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell?ente (alla domanda vanno allegati copia autentica dell?atto costitutivo e dello statuto); la Prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. Entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il prefetto provvede all?iscrizione; oppure, entro lo stesso termine, qualora ravvisi ragioni ostative all?iscrizione o ravvisi la necessità di integrazione della documentazione presentata, ne dà motivata comunicazione al richiedente, il quale, nei successivi trenta giorni, può presentare memorie e documenti. Se, nell?ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica al richiedente il motivato diniego, oppure non provvede all?iscrizione, la domanda si considera rifiutata.

A tal riguardo, risulta particolarmente interessante ricordare che ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge per la costituzione dell?ente; che lo scopo dell?ente sia possibile e lecito; che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo e che la sua consistenza sia a tal fine dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

L?ultimo tema citato è quello che da sempre affligge la programmazione e l?inizio dell?attività di un ente che aspira al riconoscimento. Visto il settore sociale preso in considerazione da forme giuridiche di questo tipo, e vista l?assenza di una chiara definizione quantitativa di ?patrimonio adeguato?, la domanda che tutti si pongono è: «Ma se la ?mia? associazione volesse salvare dalla fame tutti i bambini bisognosi della terra, quale sarebbe un patrimonio adeguato?». Per fortuna è invalsa una prassi per cui sono informalmente diffuse le soglie di patrimonio necessarie al riconoscimento giuridico (cfr. lo studio realizzato dall?Agenzia per le onlus su <i>I registri delle organizzazioni del terzo settore</i>).

Detto questo, e ricordato da ultimo che per specifiche materie e competenze territoriali il riconoscimento può essere rilasciato anche dalle Regioni, non ci rimane che ricordare come il progetto di riforma vorrebbe eliminare il procedimento di cui sopra per rimettere al notaio rogante un controllo di conformità dell?ente a quelle che sono le condizioni richieste per ottenere la personalità giuridica. Al notaio, quindi, la definizione del patrimonio adeguato anche per la salvezza dei bambini.

Antonio Cuonzo Studio Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati


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