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Permessi per un familiare disabile, i chiarimenti dell’Inps

chiarezza sui permessi orari che spettano al familiare per accompagnare il disabile grave che sia ricoverato a tempo pieno a fare una visita medica

di Redazione

Con il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010 l’Inps ha fatto chiarezza sui permessi orari che spettano al familiare per accompagnare il disabile grave che sia ricoverato a tempo pieno a fare una visita medica o una terapia esterna. Il riferimento normativo è l’articolo 33 comma 3, della legge 104/92.
 
I chiarimenti dell’INPS fanno seguito all’interpello n. 13 del 20 febbraio 2009, con il quale il Ministero del Lavoro aveva espresso parere favorevole alla concessione dei permessi nel caso in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche e terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.

L’Inps ha precisato che “l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate”. Questo significa che non può essere disposta un’autorizzazione illimitata nel tempo, ma ogni volta che si presenta la necessità il familiare lavoratore dovrà presentare la documentazione ad hoc e fare regolarmente domanda prima del godimento degli stessi.

In allegato la circolare Inps.


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