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Permessi lavorativi se l’assistito è in casa di riposo

Novità della circolare del Ministero del lavoro

di Associazione Istituto Cortivo

È noto che il diritto a usufruire dei tre giorni di permesso retribuiti del lavoratore, che assiste il familiare in situazione di gravità, previsti dalla Lagge 104, decade nel momento in cui l’assistito viene ricoverato in strutture ospedaliere (temporaneo) o case di riposo.

Di recente, il Ministero del Lavoro, con risposta all’interpello n.13/2009, ha confermato il diritto del lavoratore ai permessi orari per poter accompagnare il familiare gravemente disabile a visite mediche o a terapie, anche nel caso in cui tale familiare sia ricoverato a tempo pieno in case di riposo o istituti, nel caso in cui queste strutture dichiarino di non riuscire ad assicurare l’accompagnamento necessario.

Più precisamente, la problematica dibattuta è quella relativa alla possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni di cui all’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/92, per l’assistenza di familiari, parenti o affini entro il terzo grado disabili, nel caso in cui questi ultimi siano ricoverati a tempo pieno.
Ai sensi della normativa vigente (art. 33, comma 3, Legge 104/92), il beneficio dei tre giorni al mese di astensione dal lavoro è concesso “a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno”, così recita l’art. 33, comma 3, Legge 104/92.
Molto probabilmente il dettato normativo appena esposto trova la sua ratio, nel presupposto che il diritto a fruire dei suddetti permessi spetta al richiedente in relazione alla necessità della effettiva assistenza da prestare al disabile che presupporrebbe la convivenza con lo stesso ovvero la continuità e la esclusività dell’assistenza stessa.
Ciò verrebbe meno nel caso in cui il disabile fosse assistito dal personale delle strutture sanitarie od ospedaliere di accoglienza, il quale è normalmente in grado di prestare tutte le cure idonee a coprire qualsiasi esigenza di carattere sanitario ed assistenziale.
Già i primi orientamenti giurisprudenziali – così come anche quelli degli istituti di previdenza (INPS circolare n. 90 del 23 maggio 2007) e di questa Amministrazione – hanno mostrato di prediligere un’interpretazione estensiva della norma nella parte in cui attribuisce i permessi ai soggetti deputati all’assistenza dei persone con handicap grave, in special modo nell’ipotesi in cui la struttura di ricovero non presti assistenza medica né infermieristica.
Pertanto, nel caso di ricovero del disabile, i tre giorni di permesso andrebbero a beneficio del familiare che presta assistenza in via esclusiva al disabile ricoverato a condizione che dal regolamento della struttura sanitaria di accoglienza sia prevista la necessaria partecipazione del genitore o di altro familiare all’assistenza del disabile, ovvero se ricorrano
esigenze di carattere straordinario del disabile opportunamente attestate dallo stesso istituto di accoglienza.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con risposta ad interpello n. 13 del 20 febbraio 2009, ha quindi precisato che, nel caso in cui la struttura che ospita il disabile non garantisca l’assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura e lo affidi nuovamente ai parenti, per il tempo della visita o terapia, il ricovero dovrà considerarsi interrotto. Tale ipotesi non può essere, dunque, ricondotta alla esclusione dal beneficio
contenuta nel citato articolo 33.
Infatti, “la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi”.
In questi casi l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.
Si osserva, inoltre, che pur se il citato interpello si riferisce alle ipotesi di ricovero in case di riposo, la soluzione ivi contenuta sembrerebbe potersi estendere anche alle ipotesi di ricovero in strutture ospedaliere in cui manchino le specifiche attrezzature per la cura del soggetto disabile. Anche in questi casi il ricovero viene “interrotto” nel momento in cui risulti necessario procedere a visite specialistiche o terapie da effettuarsi all’esterno e cioè presso strutture specializzate.

Fonte:
PERMESSI EX LEGGE 104/92 (ART. 33, COMMA 3)
a cura della Dott.ssa Stefania Vitiello – funzionario amministrativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.G. Tutela delle Condizioni di
Lavoro – Div. V, in http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6F304C6C-45BC-4CEA-977B-9ADC86D2CCC7/0/Regimeferie.pdf

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