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Per le Fondazioni Irpeg dimezzata

Decisione della corte tributaria di Venezia

di Salvatore Pettinato

In relazione al quesito apparso sul numero 23 di ?Vita? sulla riduzione dell?Irpeg, prevista dall?articolo 6 del decreto 601/73 e che riguarderebbe anche le fondazione bancarie, pubblichiamo un aggiornamento sulle informazioni precedentemente fornite.

Risponde S. Pettinato
Le Fondazioni Casse di risparmio rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all?art. 6 del Dpr n. 601/1973 (riduzione a metà dell?Irpeg) e, conseguentemente, dell?esonero da ritenuta d?acconto sui dividendi ex art. 10-bis della legge n. 1745/1962. Così ha deciso, con una recente sentenza (n. 85 del 1 luglio 1997), la Commissione tributaria provinciale di Venezia, smentendo il discutibile parere del Consiglio di Stato n. 103/95 con il quale si era negato che le fondazioni potessero beneficiare delle summenzionate agevolazioni. D?altronde, da più parti, erano già state avanzate critiche alla rigida posizione assunta dal Supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa . Critiche che sembrano aver trovato piena conferma nel disegno di legge sulle fondazioni bancarie – attualmente all?esame della Camera dei deputati – che esplicitamente attribuisce a tali soggetti il regime tributario di cui all?articolo 6 del Dpr n. 601/1973. Peraltro, l?affermazione del Consiglio di Stato secondo cui « Gli enti in questione non si possono inquadrare tra gli enti di assistenza » appariva tutt?altro che condivisibile. In primo luogo, perché non è chiaro come sia possibile definire a priori lo scopo sociale perseguito da tutte le fondazioni. Inoltre, perché la semplice amministrazione della partecipazione nelle società conferitarie è attività avente carattere accessorio e funzionale al perseguimento degli scopi sociali. È infatti evidente che tale attività costituisce una naturale fonte di finanziamento delle fondazioni i cui scopi sono, per legge, di assistenza e di beneficienza. Che poi talora la gestione delle partecipazioni assuma i contorni dell?attività prevalente è questione diversa da valutare caso per caso e che può ben condurre ad un disconoscimento delle agevolazioni, ma non giustifica l?esclusione a priori.

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