Non profit

Per la pensione un rebus di norme

Un quesito di un nostro lettore in materia di previdenza

di Giuseppe Foresti

Ho 57 anni e 27 anni di contributi (ultimo anno il ?96). L?anno scorso ho presentato domanda per ricevere la pensione contributiva. L?Inps mi ha risposto che non avevo diritto alla pensione retributiva(?). Quattro mesi fa ho chiesto all?Inps la revisione della domanda.Quando ho lasciato il lavoro ho fatto domanda per la prosecuzione volontaria. La domanda è stata accettata ma non ho ricevuto i modelli per il versamento dei contributi. Se versassi o meno i contributi arretrati, ho sempre diritto a ricevere la pensione contributiva da ora? Se sì, per ottenere i miei diritti, devo rivolgermi a un avvocato? Giovanni (Bari)

Il quesito si riferisce alla possibilità di optare per il calcolo della pensione col metodo contributivo, previsto dall?art. 1, comma 23 della legge 335/95, al 57° anno di età, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui 5 nel sistema contributivo che, essendo entrato in vigore dal 1996, debbono essere successivi a tale data. Bisogna dire che questa disposizione ha subito diversi rimaneggiamenti rivolti a impedire la sua concreta operatività che avrebbe coinciso con l?inizio del 2001. Con il comma 6, art. 69 della legge 388/00 (finanziaria 2001) la facoltà di opzione è stata sospesa fino al 1° gennaio 2003. Con il decreto legge 158/01 la sospensione biennale del diritto è stata abrogata, ma sono state introdotte disposizioni tanto complesse quanto penalizzanti in tema di calcolo dell?importo della pensione che da tale scelta sarebbe derivato.
Con il decreto legge 355/01, convertito in legge 417/01, è stata varata una discutibile ?interpretazione autentica? della riforma del ?95, limitando la facoltà di opzione ai lavoratori che al 31.12.1995 potevano far valere meno di 18 anni di contributi, impedendo così a chi aveva già accumulato una più ampia contribuzione di accedere alla facoltà di opzione, fermo restando che l?impedimento non poteva operare per l?opzione già fatta valere entro l?1.10.2001.
Al di là delle motivazioni addotte, il legislatore ha compreso che la facoltà di accedere al pensionamento al 57° anno di età, pur con restrizioni nel calcolo della pensione, avrebbe rappresentato un potenziale di pensionamento anticipato per molte persone che potevano maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con il metodo opzionale contributivo previsto dalla riforma. E per evitare fin dal 2001il ricorso a tale facoltà ha adottato gli aggiustamenti descritti.
Il caso del signor Giovanni di Bari si iscrive in questa vicenda tenendo però conto che la carenza di cinque anni successivi al ?96 avrebbe dovuto essere colmata. A nostro giudizio le marche volontarie sarebbero state idonee a questo scopo. Con le restrizioni introdotte e in presenza di un?anzianità contributiva maggiore di 18 anni nel ?95, l?unica possibilità di dare corso alle richieste effettuate all?Inps sta nella verifica di una precisa richiesta di opzione entro il 2001.
La complessità del caso richiede una consulenza specifica, non solo per l?accertamento dello stato della pratica e la verifica del diritto ma anche per la convenienza dell?operazione. In un patronato potrà trovare anche la consulenza legale.

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