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Per finanziare il Terzo settore arrivano i titoli della solidarietà.
Regole di emissione, valore dei certificati e tassi di rendimento sono già stati definiti. Sarà la futura Authority a vigiliare sul rispetto delle norme.
di A. Capannini
Gazzetta ufficiale: è stato pubblicato (n. 244 del 23 settembre) il testo del decreto 8 giugno 1999, n. 328 del ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica avente per oggetto: ?Regolamento recante norme di attuazione dell?articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, concernente l?emissione di titoli da denominarsi ?di solidarietà? ?.
Un nuovo tassello nella riforma del Terzo settore: arriveranno i ?titoli di solidarietà?. Si tratta di una delle forme di finanziamento più innovative messe a disposizione del mondo del non profit dal legislatore. Nelle sue intenzioni dovrebbe essere il mezzo deputato a far compiere un decisivo salto di qualità nella ricerca delle risorse per il mantenimento e l?ampliamento delle attività di solidarietà sociale. Questa innovazione comunque per il momento rimane ancora sul piano teorico, infatti manca ancora l?organismo di vigilanza sul Terzo settore. Dopo aver trovato i fondi e la cornice normativa, con l?articolo 14 della legge 133/99, non è stato ancora stato emanato il Dpcm che identifica la sede e l?organigramma. Al giorno della costituzione dell?Autority è legata anche l?entrata in vigore dell?intera normativa sui titoli di solidarietà. Questa nuova modalità di reperimento dei fondi è prevista dal decreto legislativo 460 del ?97 che prevede la deducibilità (art. 29) dal reddito d?impresa, da parte degli enti emettenti titoli di solidarietà, della differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento da determinarsi con l?intervento di Finanze e Tesoro. Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale specifica che il tasso di riferimento è fissato in misura pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche aumentato di un quinto. Il ministero del Tesoro, per evitare operazioni speculative, fissa anche un limite massimo al quale può arrivare il tasso dei titoli di solidarietà che non potrà, comunque, essere superiore al rendimento lordo. L?articolo 3 stabilisce che i soggetti abilitati all?emissione dei titoli di solidarietà sono: le banche come definite dal decreto legislativo, n. 385/93; gli intermediari finanziari di cui all?art. 107 del medesimo decreto legislativo (iscritti nell?elenco speciale tenuto dalla Banca d?Italia). Questi soggetti hanno l?obbligo di destinare i fondi raccolti con emissioni di solidarietà esclusivamente al finanziamento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Per i fondi raccolti va comunque tenuta una gestione separata. Le banche e i soggetti intermediari avranno l?obbligo di fornire all?organismo di controllo del Terzo settore gli elenchi dai quali risultino le emissioni di titoli di solidarietà effettuate.
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