Volontariato

Per chi cambiano gli statuti

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge.

di Redazione

Se il mondo del non proflt attendeva chiarimenti dalla recente circolare sugli enti non commerciali, varata dal ministero delle Finanze, crediamo che la cosa non possa accadere: chi avesse la pazienza, computer alla mano, di contare da una parte i problemi aperti dalla legge sulle Onlus e dall?altra quelli chiusi con la circolare arriverebbe, a occhio e croce,a un risultato algebrico di tipo negativo. E tuttavia, come abbiamo già iniziato a fare nella prima parte di questo articolo, vale la pena esaminare i capitoli più importanti della circolare, in vista anche della scadenza del 30 giugno, data entro la quale gli enti non commerciali dovranno procedere alle modifiche statutarie, se intendono usufuire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. E in questa seconda parte cercheremo di chiarire quali enti sono tenuti ad adeguare le proprie norme interne e chi no, e quali sono le scadenze previste dalla circolare. Le assemblee dei soci Prima di affrontare la questione va ricordato che il Ministero smentisce, ma solo in parte purtroppo, l?assurda pretesa della Relazione della Commissione parlamentare dei Trenta di far tenere assemblee con presenza fisica di tutti i soci, spingendosi però alla ben minima concessione delle deleghe, ma senza ammettere espressamente la votazione per corrispondenza: sapere che la delega è consentita sembra quasi irreale, perchè non c?è assemblea o statuto di ente non proflt che non la preveda. Viene fuori, in questo punto, una quantità preoccupante di misconoscenza, soprattutto in capo alla Relazione citata, che sarebbe il caso di rimeditare: non crediamo che tutti gli enti non profit di portata ultracittadina siano da mettere in difficoltà senza ragione, quando persino in materia societaria si vota ormai anche per posta (il che è più democratico). Quanto al rispetto del termine di giugno per cambiare gli statuti , a differenza del legislatore, il Ministero si dimostra molto saggio: richiede che almeno le modifiche siano state approvate in assemblea, salvi i tempi tecnici per le approvazioni delle autorità di controllo. Per le associazioni politiche, sindacali e per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, senza che la legge nulla dica, il Ministero si prende la responsabilità di consentire che entro il 31 dicembre le clausole nuove siano state approvate dall? organo direttivo, salva ratifica successiva. Chi viola i termini, ovviamente, sarà considerato inabilitato alle agevolazioni sin dal 1Þ gennaio 1998: la circolare lo dice chiaro. Ma vediamo ora , nel dettaglio, cosa dice in proposito la disposizione del Ministero. La riforma dello statuto L?art. 111 del Tuir, nel testo modificato dell?art. 5 del Dl 460/97 impone l?obbligo alle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, che vogliono usufruire delle agevolazioni ai fini delle imposte dirette e dell?Iva di adeguare entro ilprossimo 30 giugno (31 dicembre per le associazioni politiche, sindacali e di categoria) i propri statuti o atti costitutivi (che devono essere redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata) alle clausole specificatamente indicate nell?articolo. Più controllo ai soci Le nuove disposizioni dovrebbero garantire la democraticità della struttura associativa assicurando ai soci anche il controllo sulla gestione stessa. La previsione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa introducendo uno stretto principio di uguaglianza. Il controllo sulla gestione si realizza attraverso la previsione per gli associati o partecipanti maggiorenni del diritto di voto per l?approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell?associazione. Nello stesso senso si deve redigere un rendiconto economico e finanziario riferito all?attività istituzionale e a quella commerciale eventualmente esercitata, indipendentemente dal regime contabile, ordinario o semplificato adottato. In più, nel documento va evidenziata l?attività decomercializzata. In sostanza, le modifiche intendono evitare la proliferazione di soci fittizi, temporanei o non fattivamente partecipanti alla vita dell?associazione e non consentire che la stessa goda contestualmente del vantaggio fiscale della non commercialità delle operazioni effettuate nei confronti di questi ultimi. Come chiarito dal ministero delle Finanze nella circolare del 12 maggio, la nuova disciplina assicura la piena democraticità (principio del voto singolo) del processo di assunzione delle decisioni interne all?associazione. Le modifiche sono relative ad aspetti strutturali non tanto ad aspetti gestionali. Per questo nulla è previsto di specifico in riferimento alla composizione e alle modalità di funzionamento degli organi direttivi. Sono stati, infatti, previsti la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il voto singolo, la sovranità dell?assemblea dei soci, associati o partecipanti e i loro criteri di ammissione ed esclusione, i criteri e le forme di pubblicità delle convocazioni di assemblee, delle relative deliberazioni dei bilanci e/o rendiconti. Nello statuto deve essere inoltre prevista l?intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la sua non rivalutabilità. Niente distribuzione degli utili Affinché non si disperdano risorse interne dell?associazione è previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell?associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge (in proposito, il Ministero ha chiarito che il parametro per verificare quando si verifichi questa fattispecie deve essere quello indicato dall?art. 10, comma 6, del Dlg 460/97) e l?obbligo di devolvere il patrimonio dell?ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l?organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ? (2. Fine. La prima parte è stata pubblicata sul numero scorso di ?Vita?)


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