Sulle penali di recesso di H3G deciderà l’Agcom. È quanto stabilito, il 20 dicembre al Tribunale di Milano, dal Movimento Consumatori e dalla compagnia telefonica. Entrambe hanno concordato che la parola passi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che dovrà esprimere un giudizio di congruità sui corrispettivi richiesti da H3G.
Per il momento si ferma, quindi, l’azione collettiva inibitoria del Movimento Consumatori, un’azione nata per dichiarare illegittime le clausole sulle penali di recesso contenute in alcuni piani tariffari (Scegli 3 new Abbonamento e Ricaricabile 2007 e Servizio Tre. Dati Scegli 3) e inibire così il loro utilizzo. Ma facciamo un passo indietro.
Su segnalazione di centinaia di utenti, MC si stava mobilitando perché sosteneva che prevedere come «corrispettivo per il recesso anticipato» importi fino a 350 euro, a seconda dei mesi trascorsi dalla sottoscrizione del contratto, costituisse una palese violazione della legge Bersani.
Per incentivare la concorrenza tra gli operatori telefonici il legislatore ha, infatti, imposto che in tutti i contratti sia consentito al consumatore di recedere con un preavviso di soli 30 giorni e che il recesso possa essere esercitato «senza spese non giustificate da costi dell’operatore». Le spese sostenute dalla compagnia telefonica per la disattivazione o il trasferimento dell’utenza sono, quindi, le uniche che il consumatore deve pagare. Niente altro. La stessa legge, ha stabilito anche che l’attività di vigilanza sull’osservanza del divieto di penali e, più in generale, sulla corretta applicazione di tutta la legge, spetti all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Con l’attribuzione di queste nuove competenze, nell’aprile 2007 è stata istituita presso l’Agcom, sotto il coordinamento della direzione Tutela dei consumatori dell’Autorità, un’apposita Unità di vigilanza.
Il Movimento Consumatori è venuto a conoscenza, quindi, che anche l’Agcom aveva avviato un procedimento proprio sull’applicazione da parte di 3 di penali in possibile violazione della legge. Vista l’esistenza di questa procedura, attualmente in corso, è stato naturale per entrambe le parti decidere di sottoporre all’Agcom la valutazione di legittimità e congruità dei costi previsti da 3.
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