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Pedofilia su Internet: ecco la mozione Ccd-Cdu per combatterla
Avallata dallo stesso Don Fortunato, impegna il governo ad approvare un disegno di legge che facilita la ricerca e la costituzione delle prove a carico dei visitatori di siti pedofili.
Il gruppo Ccd-Cdu ha presentato al Governo una mozione per contrastare la pedofilia su Internet, annunciando la prossima stesura di un disegno di legge. Sottolineando la gravità del fenomeno – che frutta alla criminalità 21mila miliardi all’anno – il gruppo, alla presenza di don Fortunato Di Noto, ha chiesto al Governo un intervento che preveda l’obbligo, a carico degli operatori di telecomunicazione, di conservare i tabulati e i log-files così da non perdere le tracce sia dei siti sia di chi vi accede, e quindi la modifica dell’acquisizione delle prove. La mozione parla anche di rafforzamento delle attività di contrasto (costituire un nucleo di specialisti interforze) e di miglioramento della cooperazione internazionale anche con la rete del G8. Chiede anche la modifica della legge 62/2001 (nuove norme sull’editoria) nella parte relativa alla registrazione dei siti informativi presso il tribunale e la nomina del direttore responsabile delle pagine web.
Ecco il testo integrale della mozione, presentata il 20 settembre 2001:
La Camera,
premesso che:
il Parlamento italiano nel 1998, con l’apporto di tutte le forze politiche salve poche e isolate voci contrarie, ha approvato una legge molto avanzata contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, considerate come nuove forme di riduzione in schiavitù sui bambini;
il Parlamento si è fatto tra l’altro interprete di una diffusa esigenza, quale quella di contrastare il fenomeno, purtroppo in crescita sulle reti telematiche, della diffusione di immagini di bambini abusati talvolta con le modalità più atroci. L’attenzione particolare allo scambio di materiali pedo-pornografici sulle reti telematiche era motivata dal fatto che è stato rilevato che la criminalità organizzata a livello internazionale ha individuato in queste attività un nuovo lucroso affare;
il legislatore con l’approvazione della legge 269/1998 ha tenuto conto degli indirizzi emersi a livello internazionale ed europeo operando scelte coraggiose sul piano del diritto sostanziale e processuale che hanno da subito prodotto risultati positivi ma che oggi, dopo i primi anni di applicazione, inducono ad una riflessione sia su eventuali modifiche sia sulle esigenze dovute alla puntuale esecuzione della legge che non risulta pienamente attuata sul piano tecnico;
per quanto riguarda la presenza di materiali pedo-pornografici sulla rete Internet, ancora molto consistente, sembra mancare da parte delle autorità competenti un incisivo e continuo monitoraggio 24 ore su 24 e sette giorni su sette. La rapidità con cui i siti vengono pubblicati e spostati al fine di far perdere le tracce rende indispensabile un monitoraggio costante che dovrebbe tra l’altro garantire lo scambio di informazioni sul piano internazionale attraverso la rete operativa di punti di contatto istituita nell’ambito del G8 per contrastare la criminalità ad alta tecnologia. In Italia, a tutt’oggi, il monitoraggio sembra appannaggio quasi esclusivo di strutture di volontariato e principalmente del Telefono arcobaleno fondato da Don Fortunato di Noto, realtà che operano a proprie spese e con propri, naturalmente limitati, mezzi;
per quanto riguarda i tempi per l’avvio delle indagini ancora oggi si registrano tempi procedurali eccessivi rispetto alle esigenze di accertamento che rendono spesso inutili le segnalazioni. La media, secondo i dati riferiti in una recente intervista da Don Fortunato di Noto, è di circa due settimane dal momento in cui il Magistrato che riceve la denuncia chiede l’intervento della Polizia Postale competente per territorio e il momento in cui quest’ultima, espletate le comunicazioni con il dipartimento provinciale e quello nazionale, viene autorizzata ad avviare le indagini. Prima dell’autorizzazione la Polizia, secondo le procedure attualmente in uso, non può nemmeno visitare il sito. I tempi tecnici non consentono di contrastare efficacemente tutti i siti c.d. “istant”, generalmente allocati su Free-web, che hanno una aspettativa di vita che va dalle 12 alle 96 ore. Notevoli difficoltà si registrano anche per i siti a pagamento che normalmente non mantengono l’hosting per più di due settimane;
tenuto conto del fatto che i responsabili dei siti pedofili agiscono in maniera molto rapida e che secondo la legislazione vigente non c’è alcun obbligo per la conservazione dei files di access log indispensabili per acquisire le prove, è chiaro che le attività di contrasto sono fortemente limitate e che, come purtroppo sta accadendo, nella maggior parte dei casi la criminalità organizzata può tranquillamente proseguire le proprie attività;
i dati in possesso di Telefono Arcobaleno dimostrano che a tutt’oggi la criminalità organizzata realizza un abnorme volume di affari con la produzione e la distribuzione di immagini di bambini abusati ed evidenziano le inquietanti matrici anche italiane del turpe commercio. Basti pensare al fatto che secondo le stime effettuate da Telefono Arcobaleno un sito pedofilo a pagamento in quindici giorni sviluppa mediamente in Italia circa cinquantamila contatti di cui cinquemila di un certo rilievo;
impegna il Governo
a porre in essere tutte le iniziative per rafforzare i controlli diretti sulla rete Internet finalizzati a contrastare la pubblicazione e lo scambio di materiali pedo-pornografici;
a verificare l’efficienza delle procedure per l’avvio delle indagini cercando di renderle più rapide pur salvaguardando tutte le esigenze e le garanzie collegate alla natura delle attività di intercettazione;
ad intensificare le forme di cooperazione internazionale multilaterale e bilaterale per stabilire regole comuni e migliorare la cooperazione giudiziaria al fine di rendere più efficace la lotta contro le organizzazioni criminali internazionali dedite a forme di sfruttamento sessuale dei bambini;
a valutare l’ipotesi di introdurre con urgenza l’obbligo, per chi offre servizi di telecomunicazione, di accesso alla rete Internet o di Hosting di pagine Web, di conservare per il tempo idoneo a soddisfare le esigenze dell’autorità giudiziaria e a prescindere dalle esigenze di fatturazione, i dati sul traffico e sulle comunicazioni.
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