Welfare

Patrocinio gratuito al via anche nel civile

La misura consente a chi è privo di disponibilità economiche di scegliere un avvocato di fiducia che lo assista nella causa, senza doverne sostenere le spese.

di Benedetta Verrini

Il primo luglio debutta anche nei giudizi civili e amministrativi il ?patrocino a spese dello Stato per i non abbienti?, previsto dalla legge 134 del 2001. La misura consente a chi è privo di disponibilità economiche di scegliere un avvocato di fiducia che lo assista nella causa, senza doverne sostenere le spese. Nel settore penale, dove è operativa da un anno, ha dato buoni risultati: «il numero dei richiedenti è aumentato ed è stata garantita una migliore assistenza nelle cause», commenta l?onorevole Giuliano Pisapia (Prc), che della legge 134 è stato uno dei principali promotori. Nei giudizi civili e amministrativi si apre una nuova stagione: la l. 134/2001 infatti contiene le condizioni per «arrivare al riconoscimento del diritto di persone che spesso rinunciano a fare una causa perché i costi dell?assistenza dell?avvocato superano il risarcimento che potrebbero ottenere» spiega l?avvocato Pisapia. Si tratta, di fatto, della garanzia del patrocinio a spese dello Stato per i cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi (in ogni stato e grado del procedimento) e negli affari di volontaria giurisdizione. Condizione per accedere a questa possibilità (sia in campo civile che in campo penale) è l?attestazione di un reddito molto basso, pari a 9.296 euro (18 milioni delle vecchie lire, indicizzati ogni biennio al costo della vita). «In fase di stesura della legge ci si è attenuti a questa somma, che rappresentava il parametro minimo di povertà identificato dall?Istat, e che comunque fissava un aumento rispetto ai 5.700 euro della legge precedente» commenta Pisapia. «Certo, si tratta di una soglia ancora molto bassa, ma qualsiasi ?ritocco? è vincolato dai limiti di bilancio dello Stato». Nel frattempo, il primo anno di operatività in campo penale , dopo il ?restyling? alla normativa previgente (l. 217/1990) è stato positivo: «è aumentata la platea dei richiedenti ed è migliorata l?assistenza: non si sono più verificati quei casi limite in cui l?assistenza, nel processo penale, veniva effettuata da un avvocato civilista. è però rimasta qualche disfunzione. Ad esempio, sono stati esclusi da questa possibilità, anche se di fatto ne avevano i presupposti, molti cittadini stranieri o detenuti, a causa delle resistenze di alcuni giudici ad ammettere l?attendibilità dell?autocertificazione del reddito. L?intervento dei giudici, d?altro canto, ha evitato possibili abusi soprattutto nei processi di mafia o legati alla criminalità organizzata, escludendo dall?ammissione al beneficio persone che risultavano nullatenenti, ma conducevano un livello di vita ben diverso». Un buon rodaggio, insomma, che ora dovrà essere sperimentato anche nel civile: la legge 134 ha infatti introdotto un nuovo capo alla vecchia normativa, interamente dedicato al settore. Tra i soggetti che potranno accedere al patrocinio a spese dello Stato, oltre ai cittadini italiani, anche gli stranieri con regolare permesso di soggiorno e gli enti non lucrativi. La partenza di questa disposizione si combina anche con le nuove regole in materia di adozione introdotte dalla legge 149 del 2001, che ha stabilito l?obbligo di assistenza legale nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità e in quelli sulla potestà genitoriale previsti dall?art. 336 del codice civile. La disposizione, che avrebbe penalizzato proprio i nuclei familiari più fragili e più facilmente coinvolti in questi procedimenti, è stata congelata da un decreto successivo, e ancorata alla partenza del gratuito patrocinio. In questo modo, le famiglie che, trovandosi in stato di grave indigenza morale e materiale, rischiano di perdere la potestà genitoriale sui figli, potranno nominare un avvocato di fiducia il cui compenso sarà liquidato dallo Stato. Quando e come paga lo stato Requisito: Avere un reddito non superiore a 9.296 euro (ritoccato ogni biennio al carovita) Nei giudizi penali: In funzione dall? 1 luglio 2001, «per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse» Nei giudizi civili e amministrativi: Partirà l?1 luglio 2002: «nei giudizi civili o amministrativi, e negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate» Stranieri ed enti: Anche nel civile la procedura è estesa allo straniero, in questo caso a patto che fosse regolarmente soggiornante sul territorio nazionale «al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare»; all?apolide; «nonché a enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica»


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