Non profit
Partecipare a società di capitali? Sconsigliato, non vietato, alle onlus
A volte la partecipazione potrebbe rappresentare una forma di investimento che non può essere proibita.
Abbiamo letto una recente risoluzione e ci sembra che abbia vietato alle onlus di avere partecipazioni in società di capitali. Ci chiedevamo se è sempre proibito o se ci sono casi di eccezione.
È noto che gli enti che assumono la qualifica fiscale di onlus non possono svolgere attività diverse da quelle ?istituzionali?, a eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse attività istituzionali. Da questo principio, la risoluzione 83/E del 2005 ha tratto un?interpretazione (non può vietare perché non si tratta di un atto normativo) che tenda a evitare che una onlus immetta sforzi economici e operativi in una normale società di capitali.
C?è da notare che, a volte, la partecipazione in questione potrebbe rappresentare una semplice forma di investimento che, per logica, non può essere vietata a una onlus (diversamente, dovremmo pensare che una onlus non può avere neanche un conto corrente bancario). La risoluzione, però, ha forse leggermente complicato il principio di base in quanto ha asserito che «?qualora la onlus mediante la partecipazione in società assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un?influenza dominante e incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, si configura lo svolgimento di un?attività non consentita alle onlus».
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