Non profit

Ottenere un congedo per seguire un corso

In base al comma 2 dell'articolo 5 della legge 53/2000 l'insegnante ha diritto a ricevere il permesso richiesto.

di Giulio D'Imperio

Sono impiegata in una scuola pubblica: una nostra insegnante a tempo determinato chiede dei permessi per frequentare un corso obbligatorio finalizzato all?adozione. Non trovo nulla nella normativa in proposito, potete darmi indicazioni a riguardo?
Simonetta S. (email)

Per esaminare il caso prospettato dalla lettrice occorre leggere attentamente quanto riportato all?articolo 5 della l. 53/00 che tratta i casi in cui è possibile chiedere permessi per la formazione. Il comma 2 dell?art. 5 definisce congedo per la formazione”quello finalizzato al completamento della scuola dell?obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro”. È proprio quest?ultimo caso quello cui occorre fare riferimento per affermare che l?insegnante ha diritto a ricevere il permesso per seguire il corso che le interessa. Ha diritto a usufruire di tale congedo per un periodo pari a undici mesi della sua intera vita lavorativa, non avendo in tale caso diritto a ricevere la retribuzione, ma soltanto alla conservazione del posto di lavoro. Tale periodo non è computabile nell?anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e altri congedi. La lavoratrice ha la possibilità di riscattare i periodi contributivi relativi ai congedi per formazione, pagando gli importi contributivi rispettando i criteri previsti per la prosecuzione volontaria. Occorre precisare che il congedo può essere interrotto quando la lavoratrice riesce a documentare di aver subito una grave infermità durante tale periodo. Spetta comunque alla scuola decidere se accogliere o meno la richiesta di congedo per formazione avanzata dal lavoratore, differendo eventualmente il termine per provate ragioni organizzative.
Infine, la norma dispone che occorre fare riferimento al contratto per la fruizione del congedo in oggetto, in modo da chiarire quali devono essere i termini da rispettare come preavviso per richiederlo per formazione.

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