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Organizzazioni non lucrative: nuove regole d’iscrizione all’anagrafe. Ecco gli adempimenti

Il decreto 266 del 18 luglio é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 settembre e stabilisce nuove modalità per potersi iscrivere.

di Benedetta Verrini

L?intensa fase di controlli sulle organizzazioni non lucrative si rafforza ulteriormente: stanno per debuttare nuove regole anche per il meccanismo di iscrizione all?anagrafe. Si tratta del “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l?uso della denominazione di Onlus, in attuazione dell?art. 11, comma 3, del dlgs 7 dicembre 1997, n. 460”. Il decreto (n. 266 del 18 luglio 2003), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2003, stabilisce le nuove modalità per ottenere l?iscrizione. Fino ad oggi, dal punto di vista formale, l?inclusione nell?anagrafe avveniva semplicemente attraverso la trasmissione di un?apposita comunicazione (il cui modello era stato stabilito dal decreto 19 gennaio 1998) alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio. L?iscrizione era dunque, in qualche modo, “automatica”. Il nuovo decreto cambia le regole, perché condiziona l?inclusione nell?anagrafe all?assenso del Fisco. E c?è di più: non riguarda solo i soggetti che richiedono da oggi l?ingresso nell?anagrafe, ma anche quelli già iscritti, che dovranno presentare alla Direzione regionale competente un?apposita “autocertificazione” (il cui modello, però, non è ancora disponibile e in alternativa si può spedire copia dello statuto o dell?atto costitutivo) entro 30 giorni dall?entrata in vigore del decreto (4 novembre 2003). La Direzione regionale dovrà poi procedere al controllo formale della sussistenza dei requisiti, comunicando agli interessati la conferma o la mancata accettazione dell?iscrizione (vale il principio del silenzio assenso: dopo 40 giorni in assenza di comunicazioni l?ente può considerarsi iscritto). Se la cancellazione dal registro avviene per mancanza dei requisiti previsti al momento dell?iscrizione, la cancellazione comporta la decadenza dei benefici fiscali ottenuti fino al momento della cancellazione; se invece tali requisiti vengono meno in seguito, la onlus perde i benefici a partire da tale momento. Nel caso in cui le onlus non adempiano a questi obblighi di comunicazione, la Direzione regionale richiederà l?adempimento con raccomandata. Se tale richiesta non sarà soddisfatta entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata, sarà disposta la cancellazione.


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