Non profit

Operare all’estero non è un ostacolo

L’associazione può dimostrare che l’attività all’estero può avvenire proprio grazie all’opera di sensibilizzazione realizzata in Sicilia.

di Carlo Mazzini

A fine 2004 abbiamo presentato alla Regione Sicilia l?istanza di iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato. La Regione non l?ha accolta «in quanto», ha scritto, «codesta associazione non svolge attività gratuita di volontariato sul territorio regionale siciliano, ma nella Repubblica democratica del Congo (…). Nuova istanza potrà essere prodotta qualora codesta associazione inizierà a svolgere volontariato nel territorio regionale» (sic). Abbiamo ospitato medici congolesi e giovani universitari, ciò non è espressione di volontariato? R. B. (email) Manteniamo la calma e confrontiamoci con il funzionario pubblico in una lettura corretta della norma. Iniziamo da un imperativo: per iscrivere l?ente al registro del volontariato – cfr. legge regionale 22/94 all?art. 7 comma 4 – l?ufficio preposto deve verificare esclusivamente la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l. 266/91. I requisiti sono quelli relativi la qualifica dell?attività di volontariato (resa in forma spontanea, gratuita e personale), attività che deve essere preponderante nell?organizzazione, l?adozione di un modello di governo (che preveda la democraticità ecc.) e l?assenza di un fine di lucro. Per legge, questi sono i soli requisiti richiesti, oltre alla stipula di contratto di assicurazione dei volontari ex art. 4 della l. 266/91. Il solerte funzionario regionale non mette in dubbio il fatto che l?associazione in oggetto svolga attività di volontariato, ma ritiene che essa si concretizzi all?esterno del territorio amministrato dall?ente locale. Ora è l?associazione che deve spiegare al meglio in cosa consista l?attività promossa in Sicilia, e non crediamo che sia così difficile esporre quanto segue. Siamo di fronte a un?organizzazione che promuove interventi qualificati in Congo attraverso il sostegno dei medesimi da parte della popolazione siciliana. Senza il coinvolgimento diretto dei cittadini non c?è modo di perseguire il fine solidaristico. Possiamo dire che l?attività in Sicilia permette e qualifica lo svolgimento dell?attività all?estero, che è attività lecita, solidaristica e senza fini di lucro. Da esaminare è quindi l?attività siciliana, che – presumo – sarà svolta da volontari e sarà diretta a sensibilizzare istituzioni, aziende e popolazione sulla necessità di aiutare in modo continuativo chi vive in quella parte del mondo che viene definita «in via di sviluppo». Una volta definita l?attività svolta in Sicilia, è possibile precisare che non viene chiesto da nessuna parte -neppure dalla legge regionale 22/94 – che l?attività solidaristica debba svolgersi esclusivamente all?interno dei confini regionali. All?art. 7 della suddetta norma leggiamo (comma 1) che «possono chiedere l?iscrizione nel registro generale le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale», concetto rafforzato dalla Circolare Ass. EE. LL. n. 11 del 28.07.1995 che pretende che le organizzazioni «abbiano sede nell?ambito della Regione» (senza peraltro specificare se la sede sia quella legale od operativa!). Infine richiede (comma 3, lett. b, art. 7 della legge regionale) una «relazione sull?attività svolta nel territorio regionale dall?associazione». Da nessuno di questi estratti si può evincere che l?attività debba esaurirsi nella sola Sicilia. Pertanto, se l?associazione dimostra che l?attività svolta in Sicilia è conforme agli artt. 2 e 3 della l. 266/91, la Regione dovrà iscrivere l?ente al registro del volontariato.


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