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Onlus & ricerca. Dal consiglio di Stato un “ni”

Il Consiglio di Stato ha approvato i primi due articoli del regolamento che potrà far entrare le fondazioni di ricerca nel novero delle onlus, ma ha bocciato l'articolo 3.

di Benedetta Verrini

Novità per le fondazioni di ricerca scientifica: il 25 novembre è stato trasmesso il parere del Consiglio di Stato sul regolamento che, a norma del decreto legislativo 460 del 1997, potrà finalmente farle entrare a pieno titolo nel novero delle onlus. Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente approvato i primi due articoli del regolamento, ma ha definito «carente» la formulazione dell?articolo 3, che doveva illustrare le modalità di svolgimento della ricerca. Vediamo i passaggi cruciali di questo attesissimo parere, pervenuto a Vita in esclusiva. La vicenda legislativa che, dal mese di settembre, ha complicato la vita alle fondazioni operanti nel settore della ricerca scientifica, si aggiorna di una nuova puntata. Come è ormai noto, nel mese di settembre una risoluzione dell?Agenzia delle Entrate (n. 291/E del 10 settembre 2002) aveva scatenato un vero e proprio terremoto stabilendo che le fondazioni di ricerca (tra cui Firc, Aism, Ail, Telethon e molte altre) non potevano qualificarsi come onlus e godere dei conseguenti benefici fiscali. Il Fisco rilevava infatti che il decreto 460 aveva demandato a un apposito regolamento (previsto nell?art. 10, comma 1, lett. a, n. 11 del dlgs 460/1997), la specifica definizione delle attività di ricerca scientifica da promuovere con il nuovo regime agevolativo e, siccome quel regolamento non era ancora stato emanato, nessuna fondazione di ricerca poteva rientrare nell?alveo della legge. In queste ultime settimane, lo schema del provvedimento ha acquisito il parere dei ministeri interessati e dell?Agenzia delle onlus. La sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato lo ha analizzato nella seduta del 28 ottobre scorso. Il supremo organo amministrativo ha valutato con favore la prima parte del regolamento: «la Sezione non ha osservazioni da formulare sul contenuto dell?articolo 2 e in particolare nel metodo seguito di definire gli ambiti di ricerca scientifica che devono svolgere le onlus attraverso un?elencazione di settori di attività, anziché individuando parametri atti a definire la sussistenza del requisito di interesse sociale, operazione non agevole e che avrebbe comunque aperto varchi consistenti a incertezze interpretative». La bozza di regolamento contiene, infatti, un elenco degli ambiti in cui la ricerca scientifica può essere considerata di «particolare interesse sociale». Si fa riferimento, tra gli altri, alla prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell?essere umano, alla produzione di nuovi farmaci e vaccini e allo studio di malattie che sorgono per cause ambientali e altri ambiti. Per il Consiglio di Stato è invece da ritenersi «carente» la formulazione dell?articolo 3, secondo cui le fondazioni possono svolgere attività di ricerca direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni. Nel parere viene rilevato che le concrete modalità di svolgimento della ricerca «non vengono disciplinate in caso di svolgimento diretto da parte della fondazione» e «vengono integralmente demandate ad apposite convenzioni» tra la fondazione e università, enti di ricerca, altre fondazioni quando lo svolgimento concreto dell?attività spetta a questi soggetti. Indicazioni troppo vaghe, rispetto a ciò che il decreto 460 richiedeva: è questo, in sintesi, il rilievo del supremo organo amministrativo. Il parere è stato trasmesso in questi giorni al ministero dell?Istruzione e della Ricerca scientifica, che ha la paternità del regolamento, e ora ha due differenti possibilità: potrà accogliere i rilievi espressi e correggere il testo (con un conseguente presumibile allungamento dell?iter di emanazione), oppure non tenerne conto e approvarlo così com?è.


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