Non profit

Onlus Non validate, ecco il vostro diritto

5 per mille. Che cosa fare se si è stati esclusi dagli elenchi

di Carlo Mazzini

Faccio parte di un?associazione non validata per il 5 per mille del 2006. Pensavo mi venisse fatta una comunicazione ufficiale per poter prendere provvedimenti, ma al momento non ho ancora ricevuto nulla. Cosa posso fare?
A. A. (email)

«Non validata» è una forma obsoleta -come spesso è obsoleto il fisco – per dire che per la sua associazione non è stata confermata la possibilità di permanere negli elenchi 2006 del 5 per mille, dato che l?Agenzia delle Entrate avrebbe riscontrato elementi di forma o di sostanza in contrasto con quanto richiesto dalla finanziaria 2006.

Pertanto alla sua associazione non dovrebbero essere assegnati i fondi che i contribuenti eventualmente le hanno espressamente destinato.

Come vede ho utilizzato il condizionale, il modo delle possibilità, quindi o dell?incertezza o della speranza.

«Vorranno scrupolosamente attenersi» alle indicazioni dell?Agenzia delle Entrate – dice l?Agenzia stessa nella circolare 30/07, punto 11 – le Direzioni regionali delle Entrate (Dre), e in particolare a rispettare i termini di invio (entro il 16 luglio 2007) delle comunicazioni di cancellazione dagli elenchi agli esclusi.

Se entro la fine luglio non arriva nulla (saranno spedite delle lettere raccomandate a/r), c?è da ritenere che nulla mi debba essere comunicato.

Secondo alcune indiscrezioni, però, alcune Direzioni regionali riterrebbero non dovuta la comunicazione – e quindi la possibilità di produrre documentazione e osservazioni entro 10 giorni dalla ricezione – nei casi nei quali la comunicazione (per esempio l?autocertificazione del 30 giugno 2006) non fosse stata inviata nei modi o nei tempi previsti.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, riterrei questo operato ?poco responsabile? da parte delle Direzioni regionali delle Entrate; la circolare, infatti, parla chiaro, basta leggerne il punto 10 (in particolare il secondo capoverso) e il riferimento ossequioso ad una norma molto rilevante per noi cittadini, la legge 241 del 1990 relativa al diritto di accesso ai documenti amministrativi. La circolare riferisce dell?obbligatorietà di risposta (ad istanza di parte) in caso di esito negativo, da parte del responsabile del procedimento richiamando espressamente l?art 10-bis della citata legge.

L?istanza a cui far riferimento nel caso del 5 per mille è – a mio avviso – quella di iscrizione telematica agli elenchi, che la vostra associazione ha certamente effettuato, dato che vi trovate iscritti nell?elenco delle organizzazioni – seppur tra i non validati.

L?invio entro il 30 giugno 2006 è stato un secondo step necessario per perfezionare un?istanza che – bene o male, con o senza errori formali o difetti sostanziali – deve comunque ricevere una risposta dalle singole Direzioni regionali delle Entrate.

In questo ultimo mese ho consigliato alle organizzazioni «non validate» di prendere comunque contatto con le Direzioni regionali delle Entrate per capire le ragioni ostative alla permanenza nell?elenco del 5 per mille. Da parte delle Dre è bene che venga infatti reso reale e concreto il principio dell?art. 1 della richiamata legge 241/90, dove si legge che «l?attività amministrativa ? è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza».

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