Non profit

Onlus, la trasparenza non è mai troppa

Una socia chiede di vedere i verbali di una riunione, ma la sua associazione glieli nega. Lo può fare? Ecco cosa dicono le norme, e alcuni consigli di comportamento

di Redazione

Volontaria da tanti anni in un?associazione non profit, ho chiesto di vedere alcuni documenti (verbale di una riunione di consiglio, assicurazione e registro degli iscritti). Mi è stato negato il tutto, e per l?assicurazione mi è stato detto che le onlus non hanno l?obbligo di assicurare i volontari. Spesso ho usato per ?motivi di servizio? la mia autovettura, correndo rischi senza chiedere il rimborso spese, volutamente poco reclamizzato. Cosa posso fare per ottenere ciò che credevo fosse un diritto del volontario?
Lettera firmata

Rispondono Carlo Mazzini – Sara Gianni
La mancanza di una legislazione univoca per tutte le organizzazioni che operano nel non profit è spesso causa di errori di interpretazione e dubbi non colmabili. In questo quadro normativo, il primo passo da compiere è individuare la tipologia di ente presso cui si svolge l?attività di volontario e/o si aderisce in qualità di socio. Nel caso in questione ci troviamo di fronte a un?associazione con qualifica onlus, quindi soggetta alle norme del Codice Civile, L. I, Tit. II, C. II, e al decreto legislativo 460/97 che ha dettato la disciplina per le onlus e di cui a più riprese ci siamo occupati. Le norme civilistiche, peraltro molto scarse, hanno natura generale e disciplinano semplicemente pochi momenti salienti nella vita dell?associazione, quale quello costitutivo, l?assemblea etc. lasciando alla libera volontà dei soci l?apposizione di regole precise con cui condurre l?ente.
La 460 pone delle direttive in materia tributaria, che permettono di ottenere agevolazioni o esenzioni fiscali. Tra gli obblighi prescritti non figura però l?obbligo di assicurare i volontari, comprendendo in tale termine tutti coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività dell?associazione. Il suddetto onere viene imputato solo alle organizzazioni di volontariato dalla legge 266/91 e dai successivi decreti, che impongono di stipulare polizze assicurative a copertura di infortuni e malattie legate allo svolgimento dell?attività istituzionale dell?associazione, e della responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell?esercizio dell?attività stessa.
Riteniamo che all?obbligo siano vincolate sia le organizzazioni iscritte ai registri costituiti presso le regioni, sia quelle non iscritte. Pertanto, se l?associazione, pur avendo la qualifica di onlus (che ha valenza solo sul piano fiscale) si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, sembrerebbe obbligata alla sottoscrizione delle relative polizze. Tenga conto, lei e i responsabili dell?associazione, che la previsione di assicurazioni obbligatorie sull?attività dei volontari è stata pensata proprio per tutelare gli amministratori, che in caso di infortunio di volontari o di danni cagionati a terzi – e in assenza di assicurazione – si vedrebbero contestare il dovere di risarcire personalmente il danno subito dal volontario, solidalmente alle disponibilità patrimoniali dell?associazione.
Per quanto concerne il diritto alla visione dei documenti dell?associazione, non esiste nella legislazione vigente nessun articolo che vi si riferisca, né giurisprudenza che si sia espressa in tale direzione. È necessario precisare che per le associazioni non è stato dettato alcun articolo relativo alla tenuta dei libri sociali (libro soci, libro delle adunanze del consiglio?), materia disciplinata per le società; quindi un?associazione non ha doveri relativi alla loro compilazione e conservazione. La scelta di provvedervi è libera e risponde all?esigenza di avere a disposizione strumenti di verifica dell?attività svolta, della sua rispondenza alle regole contenute nello statuto e un mezzo di dimostrazione del vincolo associativo (condizione indispensabile per godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi dal T. U. sulle Imposte sui Redditi). Nel caso in cui opti per tale decisione, visto il vuoto legislativo, le uniche norme di rinvio sono quelle predisposte per le società, nelle quali si ritrova un diritto d?ispezione dei libri sociali. È però riservato ai soli soci e riguarda esclusivamente il libro soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell?assemblea di soci. Nulla è invece disposto per i volontari che non siano anche soci.
Non essendovi obblighi prescritti dal legislatore non resterebbe che appellarsi a doveri di eticità morale di chi gestisce l?associazione. Fin qui la normativa; ci permettiamo di suggerire alcuni passi.
Dal tono della lettera deduciamo che lei, oltre a essere volontaria, è anche socia dell?organizzazione; potrebbe così – alla prossima assemblea – richiedere la votazione di una mozione sui temi da lei affrontati, affinché l?assemblea obblighi il consiglio direttivo ad agire con maggiore trasparenza, permettendo ai soci il diritto d?ispezione. Tale diritto dovrebbe essere allargato anche a quanti sono solo volontari, limitatamente ai documenti che li riguardano. L?esempio è proprio quello dell?assicurazione e del libro dei volontari che conterrebbe anche i suoi dati; ci chiediamo, quindi, a quale titolo deterrebbero i suoi dati senza fargliene menzione, violando – mi pare evidente – anche le norme sulla privacy.

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