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Onlus: la dichiarazione alle Entrate va autenticata

Ultimi giorni per assolvere all'obbligo di comunicazione disposto dal Regolamento 266. Attenzione a rispettare questo requisito formale

di Benedetta Verrini

Alle Onlus attualmente iscritte presso l’Anagrafe tributaria restano ormai pochi giorni per assolvere all’obbligo di comunicazione dei propri requisiti alla Direzione Regionale competente. La scadenza è il prossimo 3 novembre 2003. Secondo quanto richiesto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanza n.266 del 18 luglio 2003, “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di ONLUS”, il legale rappresentante deve inviare un’apposita autocertificazione ovvero una copia dello statuto o dell’atto costitutivo. La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ONLUS, può essere redatta in carta libera (in attesa del modulo ancora in via di approvazione da parte dell’Agenzia delle entrate). “Attenzione a un importante aspetto formale che può essere sfuggito” avverte Carlo Mazzini, consulente Area Non Profit dello Studio Legale e Tributario Associated with Ernst&Young. “Questa dichiarazione sottoscritta va autenticata”. Il regolamento dice infatti: “Al fine di consentire il controllo di cui all’articolo 1, alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, e’ allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalita’ di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le attivita’ svolte e il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo della dichiarazione, puo’ essere allegata copia dello statuto o dell’atto costitutivo”. “Tale articolo 21del Testo Unico” sottolinea Mazzini, “Spiega che se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ e’ presentata “al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici”, cioè nel caso di specie, l’autenticazione e’ redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco”. Attenzione, insomma, a rispettare questo requisito formale. In mancanza, è probabile che la Direzione competente, vagliando la documentazione, segnali l’irregolarità e richieda di sanarla.


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