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Onlus: la circolare delle Entrate sull’iscrizione all’Anagrafe

In allegato il testo (in formato .pdf) della nuova circolare dell'Agenzia. Precisate le modalità di iscrizione e cancellazione delle organizzazioni

di Benedetta Verrini

Dopo il resoconto sulle attività del 2004 dell’Agenzia per le Onlus, in cui è emersa una significativa attività di controllo sulle organizzazioni non lucrative da parte del Fisco (l’Agenzia è stata coinvolta per esprimere il proprio parere per oltre 500 casi), ora il quadro delle regole procedurali da osservare per diventare (o mantenersi) Onlus si è “arricchito” di nuove disposizioni. Sono contenute in una corposa circolare (la 22/E del 16 maggio), pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il cui testo alleghiamo anche qui in formato pdf (scaricabile cliccando sull’icona nella colonna a destra dello schermo). La disciplina Dal 2003, come è noto, l’iscrizione all’anagrafe delle Onlus non è più automatica (ovviamente solo per il caso delle organizzazioni che non lo sono “di diritto”), ma è necessario inoltrare alla Direzione regionale delle Entrate una richiesta formale. Le aspiranti Onlus dovranno pertanto inviare: – una comunicazione formale, redatta secondo il modello approvato con Dm 19 gennaio 1988 – lo statuto o l’atto costitutivo o una dichiarazione sostitutiva (redatta secondo il modello contenuto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 29 dicembre 2003) (i modelli sono disponibili su www.finanze.it La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta; la firma può essere autenticata allegando semplicemente una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Dopo 40 giorni dall’invio di questi documenti alla Direzione regionale, l’organizzazione può considerarsi iscritta, perché vale la regola del silenzio-assenso. Le cancellazioni Negli ultimi due anni, l’attività di controllo del Fisco nei confronti delle Onlus si è fatta più stringente e si articola in modalità sia formali (controllo della documentazione) sia sostanziali (richieste di chiarimenti ecc.). In questa attività viene coinvolta anche l’Agenzia per le Onlus, che deve emettere un parere (non vincolante) sulle decisioni di cancellazione. La cancellazione dall’Anagrafe comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti per le Onlus, l’applicazione di sanzioni e il recupero, da parte del Fisco, dei tributi non versati.


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